Tribunale di Foggia – Ordinanza del 07.09.2020
Il Tribunale di Foggia conferma il proprio orientamento e dichiara illegittimi gli elenchi del sostegno in coda statuendo il principio generale dell’inserimento a pettine nelle graduatorie di quanti hanno conseguito il titolo di specializzazione nei termini dell’aggiornamento annuale.
L’elenco del sostegno costituisce un elenco derivato dalla gae dei posti ordinari, non sussistendo una distinta ed autonoma categoria degli insegnanti di sostegno. Questi vengono nominati in esito ai concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente, ed assegnati a posti di sostegno secondo l’ordine della graduatoria redatta tra i candidati muniti del titolo di specializzazione.
Sul piano normativo, dunque, non esiste una differenziazione tra insegnanti su posti di sostegno e insegnanti su cattedre curriculari: il docente di sostegno è un docente titolare della classe di concorso per la quale, una volta dichiarato idoneo, è stato immesso in ruolo, con il corollario che i due posti – di sostegno e di cattedra corrispondente – sono perfettamente fungibili, salvo ovviamente il possesso del titolo di specializzazione.
Se dunque, non esiste una differenziazione né una classe di concorso autonoma, di sostegno, e, ancora, se l’insegnante di sostegno non appartiene ad una categoria distinta da quella dell’insegnante su cattedra curriculare, non è dato comprendere per quale ragione tale insegnante debba essere inserito nell’elenco di sostegno con una posizione diversa rispetto a quello inserito nella graduatoria su cattedra ordinaria, in spregio al criterio del merito.
In questa prospettiva, è stato sancito il diritto dei ricorrenti ad essere collocati “a pettine” nelle graduatorie del triennio 2019/2022, nella posizione spettante in base al punteggio acquisito nella provincia di appartenenza.