Consiglio di Stato – Sentenza n. 1842-2022 del 16.03.22
Gli insegnanti precari che hanno continuativamente sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, poiché anche ad essi sono richiesti gli stessi diritti ed obblighi formativi del personale di ruolo e svolgono gli stessi compiti di questi ultimi, hanno diritto alla percezione del beneficio economico di € 500,00 previsto dalla legge sulla “buona scuola” n. 107/2015.
Infatti in base alla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., è ravvisabile la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento riconosciuti e garantiti a livello europeo, internazionale e nazionale: in particolare, in applicazione del principio di non discriminazione la Carta del docente non può che spettare anche ai lavoratori assunti a tempo determinato, siccome lavoratori “comparabili” con i docenti di ruolo, svolgendo gli uni e gli altri la medesima “funzione docente”, senza distinzioni, né per natura, né per caratteristica, delle mansioni espletate. Da questo punto di vista e sulla base delle clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, gli appellanti hanno chiesto la rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale comunitaria.
Il diritto all’aggiornamento professionale spetta indistintamente sia al personale di ruolo che al personale a tempo determinato il quale non ha mai visto riconosciuto il diritto all’aggiornamento professionale (che il bonus di 500 € aiuta ad effettuare).
Il Consiglio di Stato con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842 ha stabilito il diritto dei docenti precari alla Carta del docente, difatti, il collegio ha annullato gli “atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.