Lauria, 24/05/2012
Il TAR della Basilicata con le Ordinanze nn. 83 e 87 del 24/05/2012 ha respinto le rispettive domande cautelari di sospensiva degli atti della procedura concorsuale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, bandita con D.D.G. (MIUR) del 13/07/2011.
Secondo l’autorevole Consesso Lucano, la griglia di valutazione preventivamente approntata dalla Commissione Giudicatrice risponde ai requisiti di congruità dell’azione amministrativa cui era stata preordinata ovvero all’attività di valutazione degli elaborati scritti.
Peraltro, le valutazioni espresse dalla commissione Giudicatrice sono coperte dalla cc.dd. discrezionalità tecnica, censurabile soltanto sotto il profilo del vizio logico-giuridico dell’eccesso di potere che si traduce nelle forme quali: la contraddittorietà manifesta, il difetto di istruttoria, la palese disparità di trattamento, tutte sintomatiche di una ponderazione degli interessi coinvolti nella procedura concorsuale, che si discosta dal paradigma legale sancito nei principi costituzionali dell’imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.
Naturalmente, tale aspetto patologico del “facere” della Commissione Giudicatrice non si ravvisa allorchè si pretenda di comparare la posizione singola di un candidato non ammesso alle prove orali, rispetto ad un numero limitato di situazioni apparentemente segnate da metri di valutazione difformi e/o parziali; invero, il giudizio di illogicità dell’attività valutativa della Pubblica Amministrazione va riferito alla totalità degli elaborati scritti.