Prodotta in giudizio la nuova normativa (art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024).
A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, è stato chiamato a pronunciarsi su un importante caso riguardante la pretesa risarcitoria “per abuso di precariato” avanzata da un docente della scuola pubblica.
Il ricorrente, assistito dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha intentato un’azione giudiziaria mirata contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, chiedendo il risarcimento per i danni derivanti dalla reiterata stipulazione di contratti a tempo determinato.
Motivi del ricorso:
- Abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi su posti vacanti “o comunque privi di titolare”.
- Mancata stabilizzazione e mancata progressione di carriera.
- Violazione della normativa europea sul lavoro a termine nel settore pubblico.
Inquadramento normativo. Il caso si colloca all’interno di un contesto normativo aggiornato: ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal Decreto Legge n. 131/2024, il ricorrente vanta il diritto a un risarcimento economico “compreso tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione lorda”. Sebbene la norma ribadisca che la violazione delle disposizioni relative all’assunzione o all’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non possa comportare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rafforza comunque il diritto al risarcimento per l’abuso nella reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi, in violazione delle norme imperative.
Viene quindi stabilito un range preciso per l’indennità risarcitoria, compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, determinato dal Giudice in base alla gravità della violazione, al numero dei contratti stipulati in successione e alla durata complessiva del rapporto di lavoro.
La decisione del Tribunale. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, presieduto dal Dott. Francesco Armato, ha dichiarato l’abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti nel periodo 2013-2023, condannando il Ministero al pagamento di un risarcimento “pari a 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”. Tale risarcimento rientra nel range previsto dalla normativa vigente (4-24 mensilità).
La decisione ha chiaramente tenuto conto della nuova normativa (art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024), esibita in giudizio dall’avvocato Aldo Esposito durante la discussione orale della causa.
Conseguenze pratiche. Il ricorrente otterrà un significativo risarcimento economico pari a 9 mensilità. Inoltre, tutti i docenti e il personale ATA, sia precari che di ruolo, con una storia di contratti a tempo determinato reiterati, potranno, grazie al patrocinio degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, dimostrare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e ottenere l’indennizzo previsto.