Al termine dell’anno scolastico gli alunni si dividono tra i soddisfatti per i traguardi raggiunti e gli insoddisfatti che chiedono giustizia, lamentando “soprusi” ed ingiustizie varie. Con loro le famiglie che censurano l’operato dei docenti, spesso senza averne le competenze ed in assoluta difesa del proprio figlio.
E’ indubbio, infatti che negli ultimi anni sia aumentato il numero delle doglianze dei genitori rispetto ai risultati dei propri figli. Non sempre, però, dette doglianze sono fondate, né sempre possono sfociare nella proposizione di un ricorso al TAR.
Quando è opportuno assecondare i propri figli, o i propri clienti, vedendola dalla parte dell’avvocato e soddisfare loro la sete di giustizia?
Non sempre, ma talvolta.
I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e, pertanto, impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
I “reclami” avverso le procedure di scrutinio e di esame delle scuole, vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento, al Consiglio di Classe, quindi, ed al Dirigente scolastico, ma può avere come unico fine quello di fare adottare, in via di autotutela, da parte della scuola un provvedimento d annullamento del provvedimento amministrativo originario. Il reclamo non interrompe il termine di decadenza dei 60 giorni per l’esperimento del ricorso al TAR e quindi si consiglia di proporlo unicamente laddove vi sia assolutamente probabile che la scuola intenda agire in via di autotutela. Diversamente è tempo perso.
Preliminarmente, alla proposizione del ricorso occorre estrarre copia degli atti a fondamento del giudizio valutativo che si intende impugnare. E’ opportuno che detta richiesta di accesso sia formulata dal legale che poi seguirà la procedura dinanzi al TAR, al fine di richiedere solo gli atti utili al futuro procedimento giudiziario in fieri.
Il ricorso al TAR competente deve essere proposto, unitamente alla proposizione della sospensione degli atti impugnati, celermente al fine dell’ottenimento di un provvedimento favorevole entro l’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico che, di solito, non avviene oltre la seconda decade del mese di settembre.
Ditalchè, tenuto conto del mese di agosto in cui in diversi TAR del territorio nazionale le udienze non vengono fissate, è assolutamente necessario attivarsi subito dopo la pubblicazione degli atti impugnati.
Infine, in questi ultimi anni, stante il fenomeno sempre più presente nelle scuole, specie secondarie, del disagio, a vario titolo, degli allievi, uno dei temi che ha interessato, più volte, le aule di giustizia è quella connesso alla frequenza scolastica.
Se cioè l’elevato numero di assenze possa essere di per sé elemento idoneo a giustificare un giudizio di non promozione alla classe successiva o di non ammissione all’esame conclusivo del ciclo di studi.
La giurisprudenza amministrativa anche di recente ha avuto modo di pronunciarsi con provvedimenti cautelari confermati anche nel merito e riconoscendo un compito, prima di tutto, inclusivo della scuola, ha annullato quei giudizi negativi che erano stati formulati in ragione del gran numero di assenze effettuate dai due diversi allievi, giustificate, però sulla base di certificazioni attestanti problemi di salute o psicofisici (TAR Toscana, Sezione I Ordinanza n. 643/15, Ordinanza n. 605/2012 TAR Campania sentenza n. 4522/15).
Alla luce di quanto fin qui esposto, terminato l’anno scolastico non c’è che da augurarsi che ciascuno per le proprie competenze adoperi il buon senso e ricorra alla via giudiziaria avendo sempre presente l’interesse dell’allievo che non è quello di trovare l’espediente per farla franca, bensì di esercitare la tutela dei diritti laddove la scuola, abbia, eventualmente, adottato provvedimenti illegittimi che diversamente potrebbero essere forieri di pregiudizi davvero inaccettabili.