Con ordinanza pubblicata in questi giorni, la Dott.ssa Daniela Matalucci, Giudice del lavoro di Teramo, ha accolto il ricorso di un docente di scuola primaria che aveva subito l’esclusione dalla procedura di mobilità interprovinciale nonostante la dichiarazione di assistenza a un parente di terzo grado disabile grave.
Il docente – osserva il Giudice – proprio in virtù dell’assistenza, non doveva essere soggetto al vincolo quinquennale (istituto giuridico di recente istituzione che, come noto preclude la possibilità ai neo-immessi in ruolo di partecipare a tutte le fasi di mobilità) e doveva concorrere su tutti i posti disponibili, con priorità rispetto ai trasferimenti interprovinciali.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente aveva presentato domanda telematica per partecipare alla mobilità territoriale interprovinciale per l’anno scolastico 2021/2022, indicando come esigenza famigliare il comune di ricongiungimento per il trasferimento e la provincia di L’Aquila per la quale usufruire della precedenza prevista dalla legge n. 104 del 1992. Alla domanda allegava la documentazione attestante le esigenze di famiglia ed il verbale di accertamento Commissione INPS di handicap con gravità, ancorché rivedibile, sopravvenuta alla procedura concorsuale costituente titolo per l’arruolamento.
“Alla luce di tali premesse – scrive il Giudice del lavoro – deve ritenersi che il docente si trova proprio nella condizione della deroga al vincolo quinquennale e va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità territoriale e di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022”.
Con la stessa ordinanza, il Tribunale di Teramo ha stabilito, altresì, che il docente nella procedura di mobilità dovrà concorrere su tutti i posti disponibili, senza detrarre quelli destinati alle immissioni in ruolo. Sul punto, infatti, il Giudice del lavoro ha condiviso l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3722/2019: “L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.
Pertanto – si legge nell’ordinanza – il ricorrente ha diritto a concorrere per la mobilità su tutti i posti disponibili, posti che al contrario sono stati sottratti alla mobilità dall’Amministrazione sulla scorta della norma contrattuale nulla, che deve essere disapplicata.
Avezzano, 18 luglio 2021
Avv. Salvatore Braghini – foro di Avezzano