[doc. web n. 1651744]
Scuola: videosorveglianza contro atti vandalici – 4 settembre 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata dalla provincia di Verona ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali mediante un sistema di videosorveglianza denominato Scuole sicure – sintesi del progetto, finalità del trattamento e soggetti coinvolti.
La provincia di Verona ha sottoposto ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il progetto denominato “Scuole sicure” con il fine di “tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe, in modo da ottimizzare i risultati dell’azione di contrasto e di repressione della microcriminalità, di atti vandalici e di bullismo” in relazione alle esigenze di:
- rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche di proprietà dell’amministrazione provinciale;
- dissuadere da comportamenti contrari all’ordinamento giuridico o da atti di teppismo;
- tutelare il patrimonio contenuto nei plessi scolastici;
- aumentare il senso di sicurezza percepito;
- responsabilizzare gli studenti.
La presente richiesta di verifica preliminare, avanzata su iniziativa della provincia, attiene all’installazione di un impianto di videosorveglianza presso l’Istituto scolastico Galileo Ferraris di Verona e si inserisce, quale progetto pilota, in uno più ampio, finanziato dalla regione Veneto, che vede il coinvolgimento di altri undici istituti scolastici superiori della provincia, non ancora definitivamente individuati.
Secondo quanto affermato dalla provincia, episodi di vandalismo con danneggiamento del patrimonio scolastico ed atti di bullismo accaduti nell’anno 2007 nella provincia di Verona avrebbero indotto alcuni dirigenti scolastici di istituti superiori ad invocare l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
Nell’evidenziare che, dalla documentazione allegata, il progetto in esame presenta punti di disallineamento con il progetto complessivo discusso presso la Giunta regionale del Veneto e approvato con delibera n. 162/2008, va chiarito che la presente verifica preliminare attiene esclusivamente al progetto pervenuto relativo alla installazione di telecamere presso l’istituto Galileo Ferraris senza alcuna connessione e senza entrare nel merito del progetto complessivo di cui si è accennato.
Per le sue caratteristiche, il sistema di videosorveglianza proposto e appresso descritto, costituirebbe un efficace strumento di prevenzione contro gli atti di vandalismo dentro e fuori la scuola.
Il progetto sarebbe rispettoso della privacy degli studenti – segnatamente dell’art. 96, comma 2, del Codice e dei principi ivi espressi – e delle prescrizioni fornite nel provvedimento generale sulla videosorveglianza. La Provincia in particolare, ritiene rispettato il principio di proporzionalità affermando “che altri sistemi diversi dalla videosorveglianza, si sono rivelati spesso inadeguati alla soluzione di certe situazioni o alla ricostruzione degli eventi accaduti all’interno o all’esterno degli edifici scolastici” e ribadisce che il progetto – pur rispettoso della privacy – intende preservare un adeguato controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di contrastare eventuali “atteggiamenti disdicevoli, violenti o pericolosi”.
1.2 Caratteristiche tecnico-organizzative del sistema centralizzato
Il progetto pervenuto, il cui studio di fattibilità è stato affidato ad una società di consulenza, prevede il posizionamento di n. 6 telecamere (fisse o brandeggiabili) in aree perimetrali esterne all’edificio scolastico dell’Istituto scolastico Galileo Ferraris, soggette al pubblico passaggio o non sorvegliate dal personale ATA della scuola, con le seguenti caratteristiche, dichiarate dall’amministrazione:
- le immagini sono archiviate automaticamente senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale;
- le riprese sono effettuate solo in aree esterne alla scuola;
- il sistema non inquadra dettagli dei tratti somatici degli interessati;
- le zone oggetto di videosorveglianza sono segnalate da appositi cartelli;
- le telecamere entrano in funzione solo in orario in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio (indicativamente dalle ore 22,00 alle ore 6,30);
- la visualizzazione delle immagini è consentita solo su richiesta dell’Autorità giudiziaria al responsabile, agli incaricati del trattamento designati, agli appartenenti alle Forze di polizia;
- la conservazione dei files delle immagini avviene per un periodo di 72 ore al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura;
- installazione di un software di visualizzazione delle immagini e gestione delle telecamere sul PC posto nell’ufficio di presidenza dell’istituto.
Nel solo caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o di eventi dannosi per il patrimonio pubblico, è prevista la riproduzione delle immagini su supporto magnetico per essere messe a disposizione dell’Autorità di polizia o dell’Autorità giudiziaria.
1.3 Titolari, responsabile e incaricati del trattamento
Titolare del trattamento è la provincia di Verona con il compito di nominare il responsabile del trattamento nel dirigente della polizia provinciale.
Incaricato del trattamento dei dati per la provincia è il responsabile dell’U.O. progetto sicurezza del Corpo di polizia provinciale; incaricato del trattamento dei dati per l’Istituto scolastico Galileo Ferraris è il dirigente scolastico, anche se non viene specificata in dettaglio l’ampiezza dei suoi compiti. Ai responsabili e agli incaricati sono affidate le misure di sicurezza per la custodia del server di registrazione delle immagini e in particolare la tenuta delle chiavi del locale in cui esso verrebbe custodito.
1.4 Misure di sicurezza
La riproduzione delle immagini – nei soli casi previsti – avviene da parte degli incaricati, solo con il previo consenso del responsabile. Oltre a custodire il server in un locale protetto, sono previste ulteriori misure di sicurezza del server consistenti in sistemi anti-manomissione ed utilizzo e software di autenticazione a due fattori (strong autentication). La trasmissione delle immagini dalle telecamere al server avviene mediante segnale video criptato, attraverso la rete telematica. V’è infine l’impegno formale da parte della provincia ad osservare le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (nonché di quelle civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità e dell’immagine e delle norme in materia di tutela dei lavoratori).
1.5 Informativa
La presenza degli impianti di videosorveglianza viene segnalata a cura della provincia di Verona mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, pur non specificando se, trattandosi di riprese in orario notturno, siano state previste modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli che, per avere una loro validità, devono essere chiaramente visibili e andrebbero posizionati prima dell’area video sorvegliata.
2. I principi di necessità, liceità, finalità e pertinenza nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini
2.1. La raccolta e la registrazione di immagini mediante impianto di videosorveglianza, utilizzate per verifiche e raffronti, sono da considerare trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). In particolare, per quanto concerne la videosorveglianza, occorre tenere presente il Provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 (doc. web n. 1003482) nel quale sono contenuti prescrizioni e principi da rispettare perché il trattamento possa essere considerato lecito. La liceità del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformità ai principi di finalità, necessità, proporzionalità, e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).
La provincia di Verona ha fatto presente che gli strumenti elettronici proposti perseguono scopi di controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche di proprietà dell’amministrazione provinciale. Le telecamere dovrebbero servire da deterrente per comportamenti contrari all’ordinamento giuridico o per atti di teppismo. Verrebbe perseguita inoltre la tutela dei beni contenuti nei plessi scolastici. La videosorveglianza infine perseguirebbe in generale l’intento di aumentare il senso di sicurezza percepito.
Limitatamente alla tutela del patrimonio, le caratteristiche tecniche, le misure di sicurezza, le modalità di attivazione delle telecamere, la registrazione delle immagini e la loro eventuale riproduzione – salvo le prescrizioni di cui appresso -, appaiono equilibrate e rispettose dei principi di necessità, liceità e pertinenza e in linea con il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 sulla videosorveglianza per quanto riguarda le misure poste a salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli studenti dal momento che le riprese vengono effettuate solo fuori dall’orario scolastico, la visualizzazione delle immagini è sottoposta a rigorose condizioni, la durata della registrazione è limitata.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
preso atto della volontà della provincia di Verona di installare un sistema di videosorveglianza presso l’Istituto scolastico Galileo Ferraris di Verona come descritto in premessa, ritiene, ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) il trattamento sopra descritto lecito e conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento generale di questa Autorità sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, limitatamente alla finalità di tutela del patrimonio, e prescrive alla provincia ai sensi dell’art. 17 del Codice di adottare i seguenti accorgimenti e misure:
a) definire, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere per il caso che vi siano delle attività all’interno della scuola che potrebbero iniziare o concludersi in coincidenza con l’orario di attivazione delle telecamere. In tali casi la loro attivazione deve essere posticipata alla conclusione dell’evento;
b) la visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole Forze di polizia e all’Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli incaricati alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico;
c) limitare l’angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell’edificio, ai punti d’accesso e cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l’edificio;
d) prevedere idonee modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli contenenti l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice e del punto 3.1 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza, da posizionare prima dell’area video sorvegliata;
Trattandosi di un progetto da adottare anche in altri istituti scolastici della provincia, si fa presente che qualora le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza da installare nei singoli istituti scolastici corrispondano a quelle del presente progetto (per modalità di attivazione, limiti, misure di sicurezza), non è necessario che la Provincia sottoponga alla verifica preliminare di questa Autorità i singoli progetti, nei limiti qui definiti.
Roma, 4 settembre 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi