Estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto: il GdL di Roma condanna il MIUR al pagamento di 20 mensilità nei confronti di due iscritte ANIEF.

Comunicato stampa

 

Il Tribunale di Roma dà nuovamente ragione all’ANIEF e riconosce a due docenti precarie il diritto all’estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto di ogni anno per erronea apposizione del termine. Illegittimamente il MIUR, infatti, aveva stipulato con le docenti contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per posti di insegnamento vacanti e disponibili che secondo la normativa vigente devono essere stipulati fino al 31 agosto di ogni anno. L’Avv. Salvatore Russo continua la sua inarrestabile serie di vittorie per l’ANIEF e ripristina la legalità ottenendo la condanna del MIUR al pagamento a titolo risarcitorio dei mesi di luglio e agosto di ben 10 anni scolastici.

Come correttamente sostenuto dall’ANIEF, infatti, l’art. 4, comma 1, della legge 124/1999 prevede espressamente che si provveda mediante il conferimento di supplenze annuali (in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo), e cioè estese all’intero anno scolastico – che ha termine al 31 agosto – alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili. Il Giudice del Lavoro di Roma, constatando dalla documentazione depositata dall’Avv. Russo la dimostrazione dell’effettiva vacanza dei posti occupati dalle docenti, dichiara fondate “le pretese connesse al mantenimento del posto di lavoro sino alla data del 31 agosto e al conseguimento delle relativo trattamento giuridico ed economico” in favore delle nostre iscritte.

Come sostenuto dall’ANIEF, infatti, le supplenze relative a ben otto anni scolastici per una docente e due per un’altra ricorrente erano state conferite dal MIUR “per posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre, con conseguente illegittimità, ai sensi della normativa testé menzionata, dell’apposizione ai contratti del termine di scadenza al 30 giugno”. MIUR, pertanto, condannato “anche a titolo risarcitorio” al pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto “nella misura prevista dalla contrattazione collettiva del settore e in ragione dell’orario di servizio previsto in contratto” per un totale di 20 mensilità. Nei confronti di entrambe le ricorrenti, inoltre, il MIUR è stato condannato anche al riconoscimento degli scatti di anzianità mai corrisposti per il servizio di insegnamento prestato a tempo determinato.

Ancora una piena vittoria per l’ANIEF, dunque, che fa nuovamente sanzionare in tribunale, ripristinando la legalità, la pessima “abitudine” del MIUR di negare – come invece prescrive la normativa europea – ai docenti precari la medesima progressione stipendiale che corrisponde ai docenti di ruolo e di conferire “erroneamente” contratti di lavoro con termine al 30 giugno per posti di insegnamento vacanti e disponibili che la normativa vigente impone di stipulare al 31 agosto di ogni anno scolastico.

03 agosto 2013

Ufficio Stampa Anief

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