RILEVANTE ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO IN SEDE AMMINISTRATIVA
A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
I candidati, laureati in ingegneria (c.d. vecchio ordinamento “entro l’anno accademico 2000-2001”), hanno partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui al DDG del 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica (ex A049).
Entrambi esercitano l’attività di docenza, nella qualità di precari, in quanto inseriti, per il succitato insegnamento, dapprima nelle graduatorie d’istituto di terza fascia, successivamente nelle G.P.S. (graduatorie provinciali scolastiche per le supplenze) di II Fascia.
Ebbene, nel novembre 2022, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha deciso di escluderli dalla procedura concorsuale, ritenendo che gli stessi non possedessero i requisiti di partecipazione.
In termini pratici, i docenti hanno potuto dedurre, dalla generica tesi ministeriale, di non vantare il diritto d’accesso concorsuale alla luce del D.P.R. n. 19/2016 che, nel contemplare la revisione delle classi di insegnamento per l’accesso all’abilitazione, non farebbe più richiamo alla laurea in ingegneria.
Tanto premesso, gli aspiranti hanno deciso di impugnare, al TAR Lazio, l’esclusione dalla graduatoria di merito concorsuale, sostenendo, essenzialmente, che le disposizioni della Tabella A del D.P.R. 19/2016 – in merito alle classi di concorso per l’accesso all’insegnamento – sono illogiche, contraddittorie e irragionevoli, in quanto consentono ai laureati in ingegneria di insegnare su alcune classi di concorso, impedendo loro di accedere ad altra classe che include gli stessi insegnamenti.
Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 07 febbraio 2023, è stato accolto “con recentissima sentenza” emessa dal Collegio (TAR LAZIO, ROMA, SEZIONE III BIS), presieduto dal Giudice dott. Giuseppe Sapone (estensore Emiliano Raganella).
Condividendo le tesi difensive degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, i Magistrati procedenti hanno essenzialmente rilevato che, se un laureato in ingegneria può insegnare matematica e fisica, non ci sarebbero ragioni per cui la stessa figura professionale non potrebbe insegnare entrambe le materie, accorpate nell’unica classe di concorso A027 Matematica e Fisica (ex A049).
Sul punto si riportano le parole del Giudicante: Le disposizioni contenute nella citata Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti.
Ed ancora, dopo aver analizzato una serie di disposizioni normative attinenti alla vicenda in esame – l’art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (che prevede la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso), il d.m. n. 354/1998 (istitutivo di un ambito disciplinare che accorpa le classi di concorso in questione) e l’art. 4 del D.M. n. 38/98 (che consente di considerare abilitati, alla classe di concorso A027, quanti siano in possesso dei diplomi di abilitazione per le classi di concorso 47/A e 38/A) – il T.A.R. capitolino ha dedotto che non sussistono ragioni sostanziali per impedire ai “laureati in ingegneria” di accedere all’insegnamento sulla classe di concorso A027, comprensiva di entrambe le materie.
Per queste motivazioni, il provvedimento di esclusione dalla classe di concorso A027, e dalla procedura concorsuale, è stato annullato, ragion per cui gli istanti potranno conseguire l’agognato ruolo.