Il caso giudiziario affrontato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Nella vicenda in esame, di indubbia rilevanza nazionale, l’esclusione di un aspirante dirigente scolastico dal corso-concorso riservato ha sollevato numerosi interrogativi giuridici.
L’interessato, difeso dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio per ottenere il riconoscimento del suo diritto a partecipare al corso di formazione intensivo previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in ragione di un’estromissione ritenuta illegittima.
Il Contesto Normativo
Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, ha prorogato la validità della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017. Questo decreto ha istituito un corso intensivo di formazione con prova finale, destinato ai partecipanti al precedente concorso “con giudizio pendente”.
I FATTI DI CAUSA
Per accedere alla sessione concorsuale riservata, il ricorrente ha rappresentato di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del DM 107/2023, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la pendenza del procedimento giurisdizionale contro gli atti di esclusione dalla prova orale del precedente concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con DDG 23 novembre 2017, n. 1259.
Tuttavia, il Ministero ha ritenuto che la pendenza legale dichiarata dall’istante fosse “di serie B”, non rientrando tra quelle previste dall’articolo 2 del DM 107/2023, escludendolo dal concorso.
A questo punto, gli avvocati Esposito e Santonicola hanno impugnato l’esclusione, sostenendo che l’amministrazione abbia travisato i fatti relativi ai procedimenti giurisdizionali pendenti dichiarati dall’assistito. In particolare, hanno lamentato:
- la violazione e falsa applicazione del DM 107/2023 (art. 2),
- l’eccesso di potere per travisamento dei fatti,
- la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento riposto da colui che, avendo agito in conformità con la normativa, confidava di essere ammesso alla procedura concorsuale senza alcun problema,
- la mancanza di una motivazione adeguata e specifica in merito alla non corrispondenza tra i ricorsi pendenti e quelli indicati dal DM 107/2023, che impedisce di comprendere le ragioni dell’esclusione,
- la mancanza di una comunicazione preventiva sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di partecipazione, che avrebbe permesso al docente di presentare le proprie osservazioni.
LA DECISIONE CAUTELARE DEL COLLEGIO GIUDICANTE
La decisione è stata assunta a Roma il 16 luglio 2024, dal Collegio Giudicante composto dai dott. Emiliano Raganella (Presidente), Giovanni Caputi (Referendario, Estensore) e Ciro Daniele Piro (Referendario).
Il T.A.R. Lazio ha ordinato all’amministrazione di fornire chiarimenti dettagliati in merito alle ragioni dell’esclusione del ricorrente dal concorso, esplicitando le motivazioni per cui i ricorsi tempestivamente presentati e “pendenti nei termini richiesti dalla normativa ministeriale” non sarebbero da considerarsi validi ai fini della partecipazione al concorso riservato.
PRECISAZIONE IN MERITO ALLE TEMPISTICHE CONCORSUALI “NON RITENUTE IMMINENTI”
Il Tribunale ha considerato che il corso intensivo per Dirigenti Scolastici potrebbe essere svolto, in caso di accoglimento del ricorso, anche con una tempistica differita, in via suppletiva. Di conseguenza, ha ritenuto di disporre del fisiologico tempo per approfondire la questione e attendere i chiarimenti dell’amministrazione, prima di pronunciarsi in merito alla richiesta di sospensione degli atti di esclusione.