Consiglio di Stato, sez. VI – Ordinanza cautelare n. 2388-21
Nel bilanciamento degli interessi è da ritenere prevalente l’esigenza di evitare, nelle more della trattazione del merito della controversia, il danno per l’appellante (in termini di minori possibilità di impiego) derivante da una posizione in graduatoria non corretta.
Cosi ha statuito il Consiglio di Stato in sede cautelare in una controversia promossa da un docente che si era visto attribuire un punteggio non corretto nelle graduatorie provinciale per le supplenze.
Il fatto: presentata una prima domanda di inserimento nelle GPS il ricorrente, resosi conto di aver omesso un titolo culturale migliorativo del punteggio in graduatoria, ha presentato una seconda domanda “in aggiornamento”, attenendosi alle istruzione operative impartite dal Ministero circa le modalità di presentazione delle domande telematiche.
Pubblicate le graduatorie il docente si è visto attribuire il solo punteggio per il diploma di istruzione superiore, con esclusione dal computo del punteggio finale di tutti i servizi e di tutti gli ulteriori titoli culturali dichiarati correttamente nella prima domanda.
Ritenendo essersi verificato un errore nel sistema telematico ha adito, perciò, il TAR territoriale che, con sentenza in forma semplificata, ha rigettato il ricorso.
Il Consiglio di Stato, ritenendo pertinenti e rilevanti i motivi di appello (da valutare più approfonditamente nella fase di merito) ha ritenuto di sospendere in sede cautelare la sentenza impugnata, ordinando alla p.a. appellata di collocare il docente nelle GPS, con il computo dei titoli e dei servizi dichiarati nelle due domande.
Villa d’Agri (Pz), 18 maggio 2021.