Tribunale Civile di Como sez. lavoro, sentenza 3 febbraio 2016 .
Maurizio Danza – Cultore Istituzioni di Diritto Pubblico Facoltà di Giurisprudenza- Roma Tre
Dopo la sentenza del Tribunale di Como Sez. Lavoro del 21 gennaio 2016, la stessa sezione lavoro ha confermato l’orientamento espresso, pronunciandosi in data 3 febbraio 2016 a favore di una ricorrente , che in possesso di titolo di diploma magistrale abilitante all’insegnamento conseguito anteriormente all’anno 2001-2002, aveva chiesto l’iscrizione nelle graduatorie permanenti . Anche in detta sede gli Avvocati Leo Condemi e Maurizio Danza hanno sostenuto che “ il diploma magistrale conseguito prima di tale anno andava considerato in via permanente titolo abilitativo all’insegnamento ed insuscettibile di perdere il proprio valore. A fondamento di tale argomentazione i numerosi interventi normativi a partire dalla L. 341/1990 ( art. 3 c. 2 attuato dall’art. 2 c. 1 decreto interministeriale 10 Marzo 1997) fino alla L. 425/1997 a seguito della quale veniva emanato il DPR n° 323/1998 , il cui art. 15 ribadisce il valore abilitante all’insegnamento dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno 2001-2002”. Con l’accoglimento del ricorso che condanna il Miur, e l’USR della Lombardia,- secondo gli Avv.ti Condemi e Danza che hanno già depositato a tal proposito, in altre sedi giudiziarie analoghi ricorsi in attesa di decisione– il Tribunale del Lavoro di Como consolida un orientamento che rende giustizia a tanti docenti cui veniva negato illegittimamente, il diritto ad utilizzare proficuamente un titolo abilitante,come già riconosciuto dalla giustizia amministrativa .