Recenti sentenze favorevoli, emesse dalla Magistratura del lavoro piemontese.
La retribuzione professionale docenti (R.P.D.) è un compenso individuale accessorio del cedolino stipendiale, sistematicamente negato in relazione al servizio prestato con supplenze brevi.
Le ricorrenti, patrocinate dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sul punto, hanno lamentato una disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o titolari di supplenze annuali, ai quali l’Amministrazione ha riconosciuto l’emolumento previsto dall’articolo 7 CCNL, Comparto Scuola 2001.
La questione in esame è stata, tra l’altro, posta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “l’articolo 7, comma 1, del CCNL per il personale comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta -alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124/1999…”.
Il ragionamento del Supremo Collegio Giudicante muove dalla considerazione che l’emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle condizioni di impiego. Ne consegue, dunque, la necessità, per il datore di lavoro, di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, in ossequio a quanto previsto dalla citata clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ebbene, per il Magistrato del lavoro di Asti, dott.ssa Lo Bello Ivana, l’articolo 7 del CCNL Comparto scuola 2001 non esclude i precari, titolari di supplenze brevi e saltuarie, dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell’emolumento, nell’ipotesi dei “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell’interpretazione proposta dal ricorrente, in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare l’emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori ad un mese non avrebbe alcun senso.
Ed ancora, il Giudicante: “si noti, peraltro, che la ricorrente, in diversi anni scolastici, ha svolto un numero considerevole di giorni di insegnamento e, dunque, non vi è davvero alcuna ragione per negare che l’attività dalla stessa svolta sia equiparabile a quella propria di un docente di ruolo…nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente, con i contratti a termine, è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento, ai docenti a tempo determinato, della retribuzione professionale per il servizio effettivamente svolto”. Va, pertanto, accertato il diritto della docente ad ottenere l’emolumento in parola, con riferimento agli anni scolastici…………, condannandosi il Ministero alla relativa erogazione con gli accessori di legge”.
Sulla stessa linea interpretativa si è posta la Magistratura del lavoro di Alessandria -Giudice Valeria Ardoino- nell’ ulteriore causa avviata dallo studio legale Esposito&Santonicola, avendo così argomentato: “va accolta la domanda della ricorrente di vedersi riconosciute, ai sensi dell’articolo 7 del CCNL 15.03.2001, le retribuzioni professionali, maturate e mai percepite. Il ministero va pertanto condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti…per il servizio non di ruolo, sin dal primo rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo…”.