Tribunale di Patti – Ordinanza del 14.04.2020
Il Tribunale di Patti, nella persona del giudice del lavoro dott. Fabio Licata, con l’ordinanza del 14/04/2020 emessa in via d’urgenza ( inaudita altera parte) – quasi certamente primo provvedimento giudiziario in materia di mobilità scuola 2020/2021 – accoglie il ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco (studio Di Salvo – S. Stefano di Camastra) proposto nell’interesse di una docente impossibilitata a partecipare alla mobilità territoriale interprovinciale del comparto scuola, a causa del vincolo triennale disposto con l’O.M. Del 23.03.2020.
Il MIUR, infatti, nel prevedere tale vincolo a carico dei docenti che, come la ricorrente, abbiano ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale sulla scuola prescelta, ha previsto di escludere dalla restrizione solo i “ docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza”.
Purtroppo però, l’art 13 del CCNI sulla mobilità del personale docente per l’a.s 2019/22, limita ai soli trasferimenti nell’ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l’assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, ragion per cui la ricorrente sarebbe stata esclusa dalla mobilità, non riuscendo a rientrare nei casi oggetto di deroga dal vincolo triennale.
Il ricorso proposto in via d’urgenza ha però consentito di ristabilire il giusto equilibrio statuendo la disapplicazione delle norme illegittime e il diritto della ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per l’a.s. 2020/2021 nonché a far valere in tale domanda il diritto di precedenza per assistenza alla madre disabile grave, con ogni modalità utile e autorizzandola eventualmente alla presentazione della domanda in forma cartacea.
La detta ordinanza inoltre, fornisce un importante spunto interpretativo in relazione all’art. 83 D.L. n. 18/2020 che ha previsto il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in relazione alle condizioni di emergenza derivanti dalla nota pandemia da COVID-19. Sul punto l’ordinanza in questione chiarisce che il diritto che viene ad essere concretamente tutelato, inerente la presentazione della domanda di mobilità interprovinciale attraverso il riconoscimento della precedenza al fine di consentire il superamento del vincolo triennale, nel caso di specie è correlato al diritto fondamentale della madre disabile a fruire in maniera efficace dell’assistenza della figlia convivente e referente unico ex art. 104/92. Ragion per cui, il giudizio in questione può ritenersi incluso nella categoria dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona e pertanto non rientra, tra i procedimenti sottoposti al regime di sospensione, da cui sono esclusi appunto i “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”.
In considerazione anche dei tempi rapidissimi in cui è stata emessa l’ordinanza in questione, che addirittura interviene quando ancora i termini per la presentazione della domanda di mobilità devono scadere, è evidente che la stessa rappresenterà un precedente di grande rilievo, di cui il MIUR dovrà necessariamente tenere conto, che offre la speranza a numerosissimi docenti, che si trovano in analoga posizione rispetto a quella della ricorrente, di ottenere che sia ristabilita la legalità violata, mediante il superamento del vincolo triennale e la possibilità di potere rientrare da province lontane, per prestare la dovuta assistenza ai familiari disabili ( senza distinzione di vincolo di parentela).