di Giuseppe Sabbatella, avvocato specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.
- Le vicende del disconoscimento
Può accadere che il lavoratore che abbia prestato servizio presso una scuola paritaria si veda notificare dell’Inps un provvedimento con cui quest’ultimo – all’esito di appositi accertamenti ispettivi – disconosca il rapporto di lavoro instaurato con l’istituzione scolastica per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 2094 c.c.
La citata norma del Codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Il rapporto di lavoro subordinato è, dunque, un rapporto in cui la persona si impegna a prestare il proprio lavoro, tempo ed energie intellettuali e manuali alle dipendenze dell’imprenditore (datore di lavoro) in modo continuativo, in cambio di una equa retribuzione, di garanzie di continuità e di copertura previdenziale.
Da diversi anni la giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. 25711/18; Cass. 23816/2021; Cass. 1095/2023) ha individuato degli indici di subordinazione, ovvero degli elementi che lasciano intendere la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile all’art 2094 c.c., quali: collaborazione; continuità delle prestazioni; osservanza di un orario di lavoro determinato; versamento di una retribuzione prestabilita a cadenze fisse e assenza, in capo al lavoratore, di una struttura imprenditoriale.
Pertanto, quando l’INPS dichiara che il rapporto difetta dei requisiti di cui all’art. 2094, intende affermare che questo ha avuto carattere meramente fittizio ed è stato instaurato al solo fine di beneficiare delle prestazioni erogate dall’istituto ovvero conseguire altri vantaggi, quali ad esempio, in ambito scolastico, l’incremento del punteggio nell’ambito delle graduatorie di riferimento.
Fatte queste doverose premesse, cosa deve fare il lavoratore che si vede notificare un tale provvedimento?
- La tutela giustiziale, il ricorso amministrativo all’INPS
Prima di poter presentare ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria è necessario inoltrare ricorso al competente Comitato provinciale INPS entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, così come previsto dagli artt. 42 e ss della legge n. 88 del 9 marzo del 1990.
Solo dopo il rigetto del ricorso amministrativo (o dopo che sia inutilmente decorso il termine di 90 giorni senza che l’Inps abbia comunicato la sua decisione) si potrà adire il Giudice del Lavoro territorialmente competente.
Circa le modalità di presentazione del ricorso, vi è da dire che questo può essere presentato solo in via telematica con l’apposita procedura “RiOL” (Ricorso On Line) e che la normativa è stata recentemente regolamentata con Delibera del consiglio di amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023 che ha sostituito il regolamento del 20.12.2013.
Lo strumento ha il chiaro intento di deflazionare il contenzioso ed agevolare la risoluzione delle problematiche in via di autotutela. Pertanto, il Comitato o la Direzione competente chiamate a decidere l’impugnazione lo devono fare entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorrono dalla presentazione della stessa impugnativa.
Una volta spirati i 90 giorni, come detto, il ricorso si intende respinto per “silenzio rigetto”; ciò non toglie, come conferma il regolamento, che permane in capo all’Inps il potere di assumere la decisione anche in seguito.
- La tutela giurisdizionale – il ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro
Esperiti inutilmente i suddetti rimedi stragiudiziali, al lavoratore che voglia vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro ed il conseguente servizio prestato ai fini del punteggio nell’ambito delle graduatorie di riferimento, non resta che rivolgersi al Giudice del Lavoro.
In tale sede, quindi, si chiederà Giudice – previa declaratoria di invalidità del provvedimento di disconoscimento – di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell’INPS, sarà ovviamente onere del lavoratore dimostrare – con prove precise e rigorose – tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro intrattenuto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Ai fini della prova della sussistenza del diritto vantato sarà pertanto importante produrre in giudizio tutta la documentazione comprovante l’effettiva costituzione del rapporto di lavoro (modello Unilav, buste paga, Certificazione Unica, documentazione attestante l’effettivo pagamento della retribuzione).
Per quanto concerne, invece, l’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro decisive potranno essere le dichiarazioni rese da eventuali testimoni.