Il Tribunale di Messina con Sentenza n. 1315/2020 pubbl. il 13.10.2020 accoglie ricorso e trasferisce docente.
Il ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado titolare nel comune di Pavia, attualmente in servizio in assegnazione provvisoria presso l’I.C. “Pugliatti” di Taormina, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2020-2021, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all’amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre.
Chiedeva quindi il riconoscimento, nell’ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 commi 3 e 5 della l.104/1992.
A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva allo xxxxx la precedenza richiesta, dando applicazione all’Ordinanza Ministeriale n.183/2020, attuativa a sua volta dell’art. 13 CCNI del 31/12/2018 (valevole per la mobilità 2019-2022), il quale non riconosceva la precedenza di cui all’art. 33 comma.
Il Tribunale di Messina con la predetta sentenza ha disposto che Dall’esame della documentazione prodotta da parte ricorrente risulta la disponibilità di posti nell’ambito territoriale di residenza del ricorrente , né d’altronde, l’amministrazione resistente ha contestato in maniera specifica tale documentazione, limitandosi ad affermare nella memoria di costituzione che l’unica docente che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso a021 è la docente xxxx con punti 81.
Tuttavia dal bollettino allegato dalla stessa resistente si evince che l’unica docente ad avere ottenuto il trasferimento interprovinciale per la classe di concorso del ricorrente è la docente xxxxx, la quale non è titolare di alcun diritto di precedenza, a differenza di quanto invece deve riconoscersi al ricorrente.
Il tribunale ha quindi ordinato alle Amministrazioni scolastiche resistenti di riassegnare il ricorrente in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992 con condanna alle spese legali.
Avv. Vincenzo La Cava