Confermata in tutta Italia la tesi dell’Avv. Giuseppe Versace, in data 4.2.2020, anche il Tribunale di Belluno – in Composizione Collegiale – ha accolto con decreto le argomentazioni difensive riconoscendo il diritto del D.S. ad avere una sede vicina al luogo di residenza per assistenza del familiare disabile.
Il Tribunale di Belluno, con una decisione esemplare assunta con decreto del 4.2.2020, ha riformato l’Ordinanza ex art. 669 terdecis c.p.c., accogliendo il reclamo proposto dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, ordinando all’Amministrazione Scolastica di rivalutare la domanda di assegnazione proposta della neo DS, considerando la precedenza di cui all’art. 33 quinto comma della legge n. 104 del 1992, adottando i provvedimenti del caso.
Dopo aver vinto il concorso per dirigenti scolastici, la ricorrente era stata assegnata dal Miur alla Regione del Veneto, molto distante rispetto al luogo in cui si trova il familiare disabile impedendole, di fatto, di continuare a prestare assistenza, arrecando un danno allo stesso.
Con il ricorso patrocinato dall’avv. Giuseppe Versace sono state sollevate diverse contestazioni anche in relazione alla normativa del bando di concorso che non consentiva ai candidati, prima dell’assegnazione della Regione, di poter evidenziare la presenza di eventuali esigenze riconducibili alla legge 104/1992.
Sul punto, il Giudici hanno stabilito che il reclamo è fondato, così ritenendo: “considerato che con l’ordinanza del 16.11.2019, reclamata in questa sede, il Tribunale di Belluno ha rigettato per difetto del fumus il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da … con il quale quest’ultima aveva chiesto la condanna dell’amministrazione scolastica a conferire alla medesima l’incarico dirigenziale presso altra sede nella provincia dell’Aquila, essendo la stessa titolare dei benefici della legge n. 104 del 1992, in quanto referente unico per l’assistenza della signora …, residente nella predetta provincia; … ritenuto che la disposizione del bando è di natura secondaria e non può violare una norma di rango primario quale è la legge n. 104/1992 che impone il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibile più vicine al domicilio del lavoratore titolare dei benefici della legge n. 104/1992; … considerato che non riconoscere la precedenza di scelta al lavoratore titolare di benefici della legge 104/1992, vanifica di fatto la tutela riconosciuta della predetta legge; … PQM accoglie il reclamo e per effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza reclamata, ORDINA all’amministrazione resistente di rilevare la domanda della ricorrente, considerando la precedenza di cui all’art. 33, co. 5 della Legge 104/1992 e di adottare i provvedimenti conseguenti”.