Tribunale di Cosenza – Ordinanza n. 17596-2021 del 29.09.21
È noto che la sentenza della Cassazione n 4667/2021 aveva in qualche modo, in maniera abbastanza forzata a parere della scrivente, legittimato le arbitrarie discriminazioni operate dalla normativa contrattuale del comparto scolastico e dalla normativa ministeriale, che restringono il riconoscimento della precedenza ex art 33 l.104/92 alle sole operazioni di mobilità provinciali, ed anche qui con alcune limitazioni, ed alle assegnazioni provvisorie.
Tuttavia, in seguito a detta “peculiare” sentenza che ha contraddetto ex abrupto l’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, i Giudici del Lavoro hanno preso, giustamente, autonome posizioni.
Di particolare interesse è l’ordinanza ex art 700 cpc emessa dal Tribunale del lavoro di Cosenza, su ricorso patrocinato dall’Avv Maria Valentina RICCA del foro di Cosenza.
Nella recentissima ordinanza si legge: << Non ignora questo Giudice che è intervenuta recentemente la sentenza della Cassazione n 4667/2021 (……………..) .Tuttavia ritiene questo giudice di discostarsi da tale interpretazione, osservando come l’applicabilità dei benefici previsti dalla legge 104/92 al personale della scuola , è prevista da disposizione speciale , inserita nel Testo Unico della Scuola di cui al Dlgs n 297/1994 art 601 (……………) Dunque la precedenza per i soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla L.104/92 nelle operazioni di mobilità, è prevista espressamente dalla legge e, segnatamente, da legge speciale atta a disciplinare specifico comparto. Dunque l’art 601 estende gli effetti degli art 21 e 33 anche alla fase della mobilità e non bisogna dimenticare che l’art 601 ( in quanto inserito nel T.U. della scuola ) è senz’altro da considerarsi come norma speciale, perché si applica specificatamente al personale scolastico. Di conseguenza, il contratto sulla mobilità non può violare la norma primaria, “prevedendo in luogo della mobilità l’assegnazione provvisoria, in quanto quest’ultima non è istituto che fa parte della mobilità, ma ha natura e finalità del tutto diverse”>>
In base a dette logiche e assolutamente condivisibili argomentazioni il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Ferrentino ha ordinato al ministero di trasferire la parte ricorrente presso la sede disponibile tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all’art 33 comma 5 legge n. 104 del 1992.
Avv. Maria Valentina RICCA