Il caso ha riguardato una docente assistita dallo studio legale BFI l’avv. Antimo Buonamano.
Si è trattato di una docente della scuola primaria del comune di Sessa aurunca, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.015, ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso la provincia di Caserta, ma con titolarità in provincia di Salerno.
La stessa aveva partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 214 del 2016 (Buona Scuola) presentando domanda di trasferimento interprovinciale, con la quale ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, atteso che il di lei padre, risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 67 del 13.01.2022 ha affermato che: “Ciò posto, è evidente che la disposizione contrattuale di rango secondario richiamata (art. 13) si pone in contrasto con la norma imperativa contenuta nell’art. 33 comma 5 L.104/92 ove si prevede, senza alcuna limitazione, che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado o comunque referente unico purché parente entro il terzo grado, “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Per tali motivi il giudicante ha disposto che: “dichiara il diritto di precedenza della ricorrente, ai sensi dell’art. 33 commi 3 e 5 L. 104/92, nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2016/17, secondo l’ordine delle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, con condanna del Ministero resistente a disporre il trasferimento della ricorrente con precedenza assoluta ex art. 33 L. 104/92 presso una delle sedi indicate in domanda”.
Avv. Antimo Buonamano