Con sentenza n. 3388/2023 la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto di una docente al beneficio della precedenza ex art. 33 comma 5 della legge n. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale, facendo obbligo alle amministrazioni scolastiche convenute di disporre il trasferimento della medesima nella Provincia di Caserta, presso una delle sedi scolastiche prescelte con la domanda di mobilità e secondo l’ordine di preferenza ivi indicato.
Con pronuncia in commento, infatti, la Corte di Appello, accogliendo integralmente il ricorso promosso dall’avv. Antonio Rosario De Crescenzo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, ha statuito per l’integrale riforma della sentenza n. 7926/2019 resa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che in primo grado aveva negato l’esistenza del diritto azionato dalla docente, ritenendo legittime le disposizioni del C.C.N.I. nella parte in cui, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, escludono la possibilità per il personale che presti assistenza ad un familiare disabile di fruire del beneficio della precedenza ex art. 33 della legge 104/92.
Al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, le vigenti norme pattizie consentono infatti al personale interessato esclusivamente la possibilità di partecipare alle operazioni di “assegnazione provvisoria”.
Con il ricorso in appello la docente è insorta avverso la decisione del Tribunale, perché ritenuta errata in punto di motivazione, sostenendo come gli artt. 13 e 14 del vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente fossero in realtà manifestamente illegittimi per violazione dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, nonché dell’art. 601 del D.lgs n. 297/1994, tanto da risultare affetti da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c.
La tesi argomentativa sostenuta dall’appellante ha convito la Corte territoriale, che con la summenzionata pronunzia ha riconosciuto come le disposizioni del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, nella parte in cui nelle operazioni di mobilità interprovinciale escludono – in ogni caso – il diritto di precedenza del personale che presti assistenza ad un familiare disabile, senza una verifica, in concreto, di situazioni ostative, risultino in evidente contrasto con la normativa statale sopra citata.
Conseguentemente, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnativa promossa dalla docente, ha statuito per l’integrale accoglimento dell’appello e, per l’effetto, riformando integralmente la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto il diritto della medesima a fruire del beneficio della precedenza ex art. 33 comma 5 della legge n. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale, facendo contestuale obbligo alle amministrazioni scolastiche convenute di disporre il trasferimento richiesto nella Provincia di Caserta.
La Corte territoriale, infine, ha condannato le amministrazioni scolastiche convenute alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio
Avv. Antonio Rosario De Crescenzo