Diritto al risarcimento del danno in forma specifica per violazione dell’ordine di graduatoria – riconoscimento della supplenza ai fini giuridici ed economici

Tribunale di Bari – Sentenza n. 2340-2020 del 08.09.2020

Al docente che perde la nomina a causa dell’erronea attribuzione di un punteggio più alto ad altro candidato spetta il risarcimento del danno.

In particolare ha diritto alla corresponsione del trattamento retributivo pattuito dall’Amm.ne con il collega illegittimamente nominato al suo posto. Ma non solo. Lo stesso ha altresì diritto al riconoscimento sia ai fini economici che giuridici del servizio che avrebbe avuto diritto a prestare.

Tanto in virtù dell’obbligo per la P.A. di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante nella graduatoria.

Nella vicenda in esame il Giudice del lavoro ha ritenuto applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c., così statuendo: ”come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell’assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l’inadempimento del Ministero, perfezionato con l’assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l’onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l’azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010)”.

Avv. Giovanni Morelli