Diritto al risarcimento del danno “comunitario” da reiterazione dei contratti a termine su posti vacanti e disponibili a favore degli insegnanti di Religione Cattolica

Tribunale di Ferrara – Sentenza n. 135 del 26.09.23

Il Tribunale del lavoro di Ferrara, con sentenza del 26 settembre 2023, n. 135, ha confermato il diritto al risarcimento del danno a favore di un docente di Religione Cattolica assunto con reiterati contratti a termine su posti vacanti e disponibili per oltre un decennio, affermando che in una situazione come quella oggetto di causa “La violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro è palese soprattutto nei contratti a partire dall’a.s. …., riguardando sempre la stessa scuola primaria… dal momento che essi non miravano a soddisfare esigenze provvisorie, in difetto della indizione di alcun concorso triennale, pur previsto dalla legge, a partire dall’anno 2004. Applicati i criteri previsti dall’art. 8 L. n. 604/1966 alla fattispecie concreta, si deve tenere conto dell’arco temporale in cui la ricorrente ha lavorato nell’amministrazione scolastica in qualità di docente oltre i 36 mesi nonché della sua età anagrafica; infatti, più lungo è il periodo di precariato, più elevata è l’età anagrafica, più elevate sono le opportunità perdute di trovare nel tempo una occupazione alternativa stabile” (Cfr. Tribunale di Ferrara, Lav., sent. 26 settembre 2023, n. 135).

La decisione si segnala, pertanto, non solo per aver confermato il diritto al risarcimento del danno – commisurato nel caso di specie in 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – a favore dei docenti di religione assunti su posti vacanti e disponibili per un periodo superiore al triennio, in assenza di concorso pubblico e di procedure alternative orinarie o straordinarie, ma anche per aver preso in considerazione e valorizzato – ai fini della valutazione del risarcimento da riconoscere in concreto al docente – il lungo periodo di precariato del docente il quale, assunto con contratti sino al 31 agosto, è disincentivato dal cercare una occupazione alternativa stabile poiché, da un lato confida nell’assunzione a tempo indeterminato tramite il concorso pubblico più volte annunciato ma sinora rimandato, e dall’altro attende una nuova assunzione a termine che però come è noto non è assicurata, per tutta una serie di ragioni.

In tal modo, trascorrendo gli anni ed aumentando l’età anagrafica del docente, diminuiscono anche le opportunità di trovare un’altra occupazione stabile, sicché è sotto questo ulteriore profilo che va commisurata la posta risarcitoria a favore del docente.

Avv. Francesco Magnosi