Diritto all’indennizzo e nesso di causalità tra prestazione di lavoro e infortunio, quando l’occasione di lavoro è l’attività di insegnamento

Illegittima una lettura restrittiva. Corte di Cassazione n. 12779-2012.

 

La materia è relativa al diritto all’indennizzo in occasione di lavoro ex art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 e di quali siano i criteri per individuare un nesso di causalità tra prestazione lavorativa ed infortunio, quando l’occasione di lavoro sia relativa all’attività di insegnamento.

Più in dettaglio la Corte di Cassazione si è chiesta se l’evento lesivo debba dipendere da un rischio assicurato inerente al compimento della specifica attività lavorativa, perciò nella specie il rischio di aggressioni all’interno di una scuola se debba ritenersi rischio specifico connaturato all’attività di insegnante (art. 1 n. 23 e art. 4 punto 5 DPR 30 giugno 1065 n. 1124), atteso che nella fattispecie l’insegnante non stava svolgendo una attività della propria specifica materia.

La Corte ha chiarito che è contraria al nostro ordinamento una lettura restrittiva del requisito di “occasione di lavoro” richiesto, unitamente alla causa violenta, dall’art. 2 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124. E’ stato pertanto confermato l’orientamento dominante in base al quale, ai fini dell’ìndennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato, per «occasione di lavoro» devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rìschio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del ed. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (ex plurimis, Cass, n. 2942/2002).

Secondo tale orientamento, dunque, l’evento verificatosi “in occasione di lavoro” travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della “causa di lavoro”, afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all’attività lavorativa cui il soggetto è preposto; il sinistro indennizzabile ai sensi dell’ari. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto confìgurabile anche al di fuori dell’attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l’evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all’attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell’ambito della previsione della normativa di tutela, con l’unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall’ambiente e dalla prestazione di lavoro (c.d. rischio elettivo) (in questo senso cfr. Cass. n. 12652 del 1998, e, più di recente, Cass. n. 14287/2004; Cass. n. 16417/2005).

Questo orientamento giurisprudenziale è più aderente alla lettera ed allo spirito della legge. Non è infatti senza significato che il legislatore abbia adoperato l’espressione “occasione” di lavoro, anziché “causa” di lavoro. Con siffatta espressione ha certamente inteso coprire con la garanzia assicurativa una quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l’espletamento della prestazione non riconducibilì al rischio intrinseco connesso all’attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione.

Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso alla produzione dell’evento lesivo.

Avv. Elena Spina