Tribunale di Trani – Ordinanza del 10 settembre 2020
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, giudice Dott. Luca Caputo, ha accolto la domanda di un Dirigente Scolastico, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 ai fini della mobilità interregionale per l’a.s. 2020/2021. Il Dirigente Scolastico aveva ottenuto il nulla osta dall’Ufficio Scolastico Regionale dove prestava servizio mentre “diniego” da quello dove desiderava trasferirsi. La sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti:
- Ha ritenuto che non occorre integrare il contraddittorio con i Dirigenti Scolastici già trasferiti, atteso che il ricorrente ha chiesto espressamente il trasferimento presso Istituti scolastici liberi o dati in reggenza;
- La sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario perché come affermato dall’orientamento costante della Suprema Corte a Sezioni Unite in materia di mobilità del personale docente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., da ultimo, SS.UU. nn. 4317/20 e n. 8098/20);
- Pertanto, il Tribunale di Trani ha ritenuto che una norma del bando di un concorso (D.G. n. 1259 del 23.11.2017) non poteva violare la norma di rango primario della Legge 104/92 ;
- Dunque, il Tribunale di Trani ha ribadito l’orientamento della, la Suprema Corte (sentenza n. 6150/2019) secondo cui l’art. 33, comma 5, della Legge 104/92 deve essere interpretato nel senso che il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap in situazione di gravità sia esercitabile anche in costanza di rapporto di lavoro e non soltanto al momento dell’assunzione, mettendo in luce, quindi, la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU in tema di diritti delle persone con disabilità;
- Quindi, il Tribunale di Trani ha sancito il seguente principio che: «(…) l’esercizio del diritto in esame non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro in base a generiche esigenze di organizzazione aziendale, ma può cedere il passo soltanto a fronte della prova della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte (…)»;
- Senza dubbio, tale fattispecie ha rappresentato una novità per il Tribunale di Trani.
(Foro di Salerno)