Dirigenti Scolastici che usufruiscono dei benefici ex art. 33 Legge n. 104/1992

Tribunale di Prato – Sentenza del 27.01.2021

Una Dirigente assunta il 1.9.2019, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ha adito il Tribunale Ordinario di Prato in funzione del Giudice del Lavoro, assistita dell’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, per vedersi riconoscere il diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell’art. 33, c. 5, Legge 104/1992, sia per l’assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale di dirigente scolastico, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l’assegnazione alla Regione Lazio.

In un primo momento il Tribunale Prato aveva respinto sia il ricorso cautelare che il reclamo.

In data 27.01.2021, nel ricorso di merito, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Cristina Mancini, cambiando orientamento e ribaltando la decisione favorevole al Ministero dell’Istruzione, ha emesso sentenza favorevole, accogliendo tutte le tesi espresse negli atti difensivi allineandosi alla copiosa giurisprudenza sul punto, così statuendo: Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata quale Dirigente scolastico in una sede di lavoro vacante e disponibile più vicina al domicilio del familiare portatore di handicap grave; per l’effetto ordina alla Amministrazione convenuta di assegnare la ricorrente nei ruoli della Dirigenza scolastica della Regione Lazio ovvero di altra Regione, secondo l’ordine di preferenza espresso dall’istante nella domanda, salva la precedenza di altri soggetti dotati della medesima o poziore precedenza e, a parità di precedenza, di punteggio maggiore”.

Per il deposito delle motivazioni, il Giudice del Lavoro Pratese, si è riservato in sessanta giorni.

Avv. Giuseppe Versace