Diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina emesso dall’Istituto professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA)

Ordinanza di accoglimento totale – Tribunale di Firenze, sez. lavoro – Unica in tutta Italia.

Il Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, con una recentissima Ordinanza di Accoglimento Totale del 30.06.2021, l’UNICA IN TUTTA ITALIA, resa all’esito del giudizio proposto da un Collaboratore Scolastico, che si era visto ingiustamente escluso decaduto da tutti i profili e graduatorie ATA oltre a subire la risoluzione anticipata del contratto determinato.Il Giudice fiorentino Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, accogliendo la tesi difensiva del sottoscritto Avv. Versace, ha accertato il diritto del ricorrente al reinserimento del suo nominativo nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020, per il profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con il riconoscimento del punteggio aggiornato alla data di reinserimento, ordinando al Ministero dell’Istruzione di rendere operativo il predetto reinserimento.

Specificando che: l’art. 2 D.M. 640/2017 prevede, per quanto attiene al possesso dei titoli di studio richiesti per l’inserimento dei candidati nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “2.5 – I titoli di studio per l’accesso ai profili professionali di cui all’art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10 e tenuto conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: (…) C) – Cuoco: 1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina” (…); G) – Collaboratore scolastico: 1 – Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”.

L’art. 8 D.M. 640/2017 prevede che gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, potendo l’amministrazione, in qualsiasi momento, disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti richiesti.

Ciò posto, nel caso in esame, il decreto di risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato inter partes e di esclusione e decadenza da tutti i profili e graduatorie ATA triennio 2018/2021 del 29.01.2021 è stato emesso dall’amministrazione resistente sul presupposto della falsità del titolo (il cui possesso è stato autocertificato dal ricorrente in sede di presentazione della domanda di inserimento.

A tal proposito, il ricorrente ha prodotto, nel presente giudizio, oltre ad una copia del diploma di qualifica professionale come operatore di servizi di ristorazione, settore cucina, n. 109425/2012 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente), con il doc. n. 3 del proprio fascicolo di parte, un certificato di diploma di qualifica professionale, con il quale, in data 4.03.2013, il coordinatore scolastico dell’Istituto Professionale Passarelli – riconosciuto come scuola paritaria – ha certificato che il ricorrente ha conseguito, nell’a/s 2012/2013, presso il predetto Istituto, il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi della ristorazione, settore cucina, con il voto di 100/100.

Ciò posto, come affermato da questo Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo (v. Tribunale di Firenze, ord. del 14.04.2021, nel procedimento R.G.N. 2363/2020), con motivazione che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: “la certificazione in esso contenuta, in quanto effettuata da pubblico ufficiale (quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto cfr Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466), non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il titolo dichiarato”.

In senso conforme, si veda Tribunale di Vicenza, ord. n. 2297/2020 del 6.08.2020, secondo la quale la documentazione consistita nel: “certificato di diploma di qualifica professionale, nonché [nel] registro di esame (…) deve essere qualificata come atto pubblico e, come tale, dotata, in assenza di querela di falso, di fede privilegiata”.

Peraltro, non essendosi l’amministrazione resistente costituita nella presente fase cautelare, non si rinvengono, allo stato, elementi dai quali desumere la falsità del titolo posto dal ricorrente a fondamento della domanda di inserimento nelle suindicate graduatorie.

Pertanto, tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, si ritiene, allo stato, sussistente il requisito del fumus boni iuris, inteso come verosimile sussistenza del diritto a cautela del quale il ricorrente ha agito, con particolare riferimento alla domanda relativa al reinserimento del suo nominativo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, profilo collaboratore scolastico e cuoco, per il triennio 2017-2020, con conseguente riconoscimento del punteggio aggiornato, maturato alla data del reinserimento, avendo, allo stato ed in assenza di proposizione della querela di falso, il ricorrente sufficientemente documentato il possesso del titolo richiesto per l’inserimento nelle predette graduatorie e per la stipula di contratti di supplenza con l’amministrazione scolastica, con conseguente illegittimità del decreto di esclusione adottato dall’amministrazione resistente.

Sussiste, altresì, allo stato e tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, il requisito del periculum in mora, sempre con riferimento alla domanda relativa al reinserimento del nominativo del ricorrente nelle suindicate graduatorie ed al riconoscimento del relativo punteggio, aggiornato alla data del reinserimento, poiché il disposto depennamento non consente al lavoratore di potere aspirare alla stipula di contratti di lavoro con la pubblica amministrazione, anche tenuto conto dell’aggiornamento delle predette graduatorie.

Al contrario, nulla il ricorrente ha specificamente allegato (e chiesto di provare), in punto di periculum in mora, con specifico riferimento alla svolta domanda risarcitoria, conseguente alla prospettata illegittima risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro de quo (domanda che sarà, pertanto, integralmente trattata nell’ambito dell’ordinario giudizio di merito), atteso che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, il grave pregiudizio non integralmente ristorabile per equivalente posto alla base dell’emissione del provvedimento anticipatorio non può involgere profili esclusivamente patrimoniali (in quanto ristorabili per equivalente), ma deve incidere sulla sfera personale del lavoratore ed, in particolare, sul suo diritto allo svolgimento di una esistenza libera e dignitosa (profili non oggetto di specifica allegazione e prova – anche mediante produzioni documentali – da parte del ricorrente).

Pertanto Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, accogliendo il ricorso così provvede:

– dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione con riferimento alla presente fase cautelare;

– accerta il diritto del ricorrente al reinserimento del suo nominativo nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020, per il profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con il riconoscimento del punteggio aggiornato alla data di reinserimento, ordinando al Ministero dell’Istruzione di rendere operativo il predetto reinserimento;

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Avv. Giuseppe Versace

Presidente – Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale – A.D.S.