Dimensionamento della rete scolastica, il 21 novembre 2023 ci sarà l’udienza pubblica dinanzi alla Corte Costituzionale

Il 21 novembre 2023 verrà discusso dinanzi alla Corte Costituzionale il ricorso proposto da alcune Regioni italiane tra cui l’Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Campania ecc. contro il dimensionamento scolastico previsto dal Governo.

Precisamente il ricorso è contro la legge di bilancio n. 197 del 2022 (precisamente l’articolo 1, comma 557, e l’articolo 1, commi 558-561) che ha aumentato ad un minimo di 900 alunni il parametro per mantenere l’autonomia scolastica con un proprio Dirigente e DSGA. Pertanto, al di sotto del tetto dei 900 alunni ci saranno accorpamenti scolastici con consequenziale riduzione del numero delle scuole, che potrebbero penalizzare le aree interne, periferiche e i comuni montani.

Il calo demografico, nonché il PNRR sono state le ragioni che hanno indotto a stabilire i predetti limiti da parte del Governo.

Ebbene, viene stimato che la maggior parte delle fusioni (70%) si concentrerà nel Mezzogiorno, in particolare: Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna. Ma ovviamente il “ridimensionamento” riguarderà tutta l’Italia.

Il ricorso presentato dalla Regione Puglia del 27.02.2023 – in sintesi – si basa sui seguenti punti:

  1. l’incostituzionalità del dettato normativo nella parte in cui non prevede la necessità  di  tenere  conto  delle peculiarità delle aree interne, nonché quello di tenere  conto  del contesto  socio-economico  svantaggiato  in  cui  si  collocano gli istituti scolastici: «Parimenti è necessario ragionare in relazione alle zone svantaggiate da un punto di vista socio-economico, le quali – proprio in  ragione  di  tale  svantaggio  –   richiedono   un   investimento supplementare (anche) con riferimento alla rete scolastica al fine di consentire  a  chi  vi  risiede  il  pieno  sviluppo  della   propria personalità  e  l’effettiva  partecipazione  alla   vita   politica, economica e sociale del Paese»;
  2. la violazione dell’obbligo, per le istituzioni pubbliche, di predisporre una rete scolastica che consenta senza eccessivi sacrifici a tutte le famiglie, in qualunque  condizione,  di  garantite  la  frequenza  ai propri  figli;
  3. conflitto di competenza Stato/Regione laddove la distribuzione  del  personale   tra   le   istituzioni scolastiche è un compito del quale le Regioni  non possono  essere private;
  4. l’irragionevolezza della legge di bilancio anche perché contempla soltanto la possibilità che il contingente di personale  e  la  rete  scolastica subiscano variazioni in riduzione o che al massimo restino  uguali a se stessi,  non  prevedendo  invece  in  alcun  modo  l’ipotesi  di variazioni in aumento, neppure ove si verifichi una crescita  della popolazione  scolastica  o  comunque  si   proceda   a   un   diverso apprezzamento  delle  esigenze  da  tenere  in 

Orbene, indubbiamente la disciplina del personale scolastico –  e  dunque,  per  quel  che  in questa sede interessa,  dei  dirigenti  scolastici  e  dei  direttori generali e amministrativi  –  deve  considerarsi  riconducibile  alla competenza legislativa esclusiva dello Stato  di  cui  all’art.  117, secondo comma, lett. g).

Però occorre considerare che con la precedente  sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 già la Corte Costituzionale aveva accolto il ricorso presentato da 7 Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata) che ritenevano la norma sul dimensionamento lesiva delle proprie prerogative. La Corte infatti aveva riconosciuto che la norma sul dimensionamento viola l’art.117 della Costituzione (quello che definisce le competenze tra Stato e Regioni) perché interviene su una norma di dettaglio (i parametri per costituire gli istituti comprensivi) che avrebbe dovuto essere concertata con le Regioni perché rientrante in un ambito di competenza concorrente.

Ancora prima, la Consulta, con la sentenza n. 200 del 2009, aveva riscostruito il variegato e stratificato quadro normativo in materia. La Corte, nel ricordare che le “norme generali sull’istruzione” attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, richiamava la precedente pronuncia del 2004, n. 13, rammentando che: «nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche… il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E’ infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzion che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art.138 del decreto legislativo n. 112 del 1998».

In conclusione, a parere di chi scrive si ritiene che indubbiamente la partita tra Stato e Regione sul dimensionamento scolastico resta aperta atteso che – a parere di chi scrive – and oggi ancora non sono del tutto chiare le materie di competenza esclusive dello Stato e quali materie proprie delle Regioni.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)