Nota a sentenza Consiglio di Stato, sez. VII, 3 marzo 2022, n. 1543
Con la sentenza n. 1543 del 3 marzo 2022, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso in appello proposto dal sig. Gi. Br. per l’annullamento e/o la riforma, previa tutela cautelare, della sentenza n. 1021/2021 del 9 luglio 2021 del TAR Toscana, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal medesimo sig. Gi. Br. “avverso la graduatoria provinciale di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo della Provincia di Arezzo, pubblicata il 1° settembre 2020 e relativa alla classe di concorso AB56, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”, nonché “avverso gli atti presupposti e connessi e, in specie, avverso i decreti di rettifica del punteggio attribuito nella predetta graduatoria, rispettivamente, al sig. Br. e alla sig.ra Se. Me.”, confermando la sentenza di primo grado.
– Il caso.
La sentenza impugnata del TAR Toscana, come detto, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia promossa dal sig. Br. avverso la graduatoria provinciale delle supplenze.
Più nello specifico, il ricorrente aveva lamentato di essersi classificato al terzo posto della graduatoria per le supplenze scolastiche nella Provincia di omissis per il biennio 2020/2022 in relazione alla classe di concorso AB56 (strumento musicale – chitarra – nella scuola secondaria di I grado) e che, però, la prima classificata in detta graduatoria (sig.ra Se. Me.) avrebbe ottenuto un punteggio superiore a quello che le sarebbe spettato. Ove alla sig.ra Me. fosse stato attribuito il punteggio corretto, la stessa sarebbe scesa al terzo posto e così il sig. Br. sarebbe salito al secondo posto ed avrebbe ottenuto uno dei due incarichi di supplenza disponibili.
Dunque, le doglianze mosse hanno riguardato la non corretta applicazione dei punteggi previsti dall’ordinanza ministeriale (O.M.) n. 60/2020 del 10 luglio 2020, sulla base della quale è stata formata la graduatoria di interesse.
Viste le predette censure, la sentenza appellata ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il petitum sostanziale dedotto in giudizio sarebbe stato costituito dalla pretesa del singolo docente all’inserimento nella graduatoria con un determinato punteggio interamente predeterminato dall’O.M. n. 60/2020.
Ciò in quanto si sarebbe in presenza di un atto di gestione delle graduatorie – come tale riguardante la posizione soggettiva del docente – nonché della contestazione della singola collocazione del medesimo docente in quella data graduatoria, il che giustificherebbe la devoluzione della controversia al giudice ordinario, in ossequio – tra le altre – all’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
– La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, ritenendolo infondato.
Difatti, ha rilevato come la controversia avesse ad oggetto non l’interpretazione dei criteri dettati dal bando (O.M. n. 60/2020), bensì l’attribuzione di un punteggio in difformità rispetto alle previsioni del medesimo bando.
A fondamento della propria decisione, il C.d.S. ha posto l’indicazione secondo cui l’O.M. n. 60/2020 non preveda la costituzione di Commissioni di concorso incaricate della valutazione dei titoli, ma affidi detta valutazione in prima battuta al sistema informativo, che assegna i punteggi secondo ciò che è stabilito per ogni titolo dalle tabelle allegate alla stessa ordinanza ministeriale, e sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti.
In seconda battuta, poi, l’O.M. n. 60/2020 affida la suddetta valutazione agli Uffici Scolastici Provinciali che, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
Pertanto, i punteggi per i titoli non vengono assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate all’ordinanza ministeriale secondo criteri predeterminati (cfr. C.d.S., Sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230).
In definitiva, il Consiglio di Stato conclude che nel caso di specie deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, non vertendosi sull’interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi.
La devoluzione della controversia al G.O. trova conforto, altresì, nell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2011, essendo infatti le doglianze dedotte dal ricorrente attinenti a meccanismi di attribuzione dei punteggi predeterminati rigidamente dall’O.M. n. 60/2020 senza che residuino spazi di valutazione discrezionale per la loro applicazione.
Né, peraltro, può incidere sulla questione di giurisdizione il richiamo del ricorrente all’inerzia serbata (almeno inizialmente) dalla P.A. sulla sua istanza di rettifica, né, poi, alla proposizione di un giudizio incidentale di accesso, ex art. 116, comma 2, c.p.a..
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto, riconoscendo nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario.