Indubbiamente l’emergenza coronavirus (COVID – 19) ha comportato un cambiamento radicale e repentino del lavoro del personale scolastico che per la prima volta è stato “costretto per forza maggiore” a lavorare non più “in presenza” ma a casa (cd. smart working).
Quindi, con grande flessibilità e abnegazione il personale scolastico – privo di riferimenti normativi e in molti casi di strumenti – ha proseguito il rapporto con gli alunni/famiglie senza alcuna soluzione di continuità garantendo il diritto allo studio previsto dall’art. 34 dalla Costituzione.
Indubbiamente, lo smart working ha i seguenti vantaggi:
- evitare spostamenti quotidiani;
- scegliere i propri spazi. Molte volte le aule e le scuole sono prive di qualsiasi confort;
- lavorare su obiettivi prefissati e rideterminare con precisione tempi e spazi.
Quindi, la sfida a cui si dovrà confrontare tutto il mondo scolastico – successivamente alla fine dell’emergenza coronavirus – sarà quella di verificare la fattibilità di estendere lo smart working – anche dopo la fine della pandemia – ovviamente definendo, con tutte le parti, i parametri normativi e le tutele secondo le criticità che ad oggi stanno emergendo.
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OBBLIGO DEI DOCENTI
L’attività didattica è stata sospesa e, quindi, si è attivata la cd. didattica a distanza. Orbene:
– non c’è alcun obbligo da parte dei docenti e studenti alla didattica a distanza. Ad oggi – anche a causa della situazione emergenziale – manca un quadro normativo in merito, quindi, non è possibile “bocciare”. Bisogna valutare e non necessariamente attribuire voti. Pertanto, occorre uno specifico provvedimento legislativo che stabilisca e autorizzi misure “telematiche” sulla valutazione degli alunni e in merito gli esami di Stato.
– per ciò che riguarda la didattica a distanza occorre verificare cosa stabilisce la contrattazione integrativa in merito ai criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio. Perciò, in assenza di contrattazione integrativa nessuno può essere obbligato: ad un orario di servizio, a compilare schede sul “monitoraggio”, ad usare determinati strumenti o ad effettuare videoconferenze le quali sicuramente – in ogni caso – potranno avere la finalità di consolidamento e di approfondimento, ma non potranno generare valutazioni definitiva degli alunni. Si ribadisce, inoltre, che la didattica a distanza – in ogni caso – non può essere intesa come sostitutiva di una didattica in presenza atteso che mancano ad oggi norme a riguardo (è attiva sul sito del Ministero Istruzione, la pagina “Didattica a distanza”). Dunque, il docente non ha l’obbligo di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni.
– nessuno può essere obbligato a firmare il registro elettronico. Sul punto si osserva che il registro elettronico che è direttamente collegato alla presenza del docente in classe è un atto pubblico, quindi, chi scrive il falso commette un reato (falso ideologico in atto pubblico 479 c.p. oppure falso in documenti informatici di cui all’art. 491 bis c.p). Pertanto, non c’è alcun obbligo di segnalare l’assenza degli alunni. Lo stesso Ministero tra l’altro ha chiarito che le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all’attuale situazione di emergenza epidemiologica non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
Quindi, secondo numerose sentenze: “I registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che eventuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che i registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno; mentre il giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico”.
– In merito ai collegi docenti, il D.P.C.M. del 04.03.2020, all’art. 1 comma 1 lettera a), sospende tutte le riunioni in cui è coinvolto personale dei servizi pubblici essenziali. Quindi, anche i collegi docenti, non possono avere luogo in quanto rappresentano un rischio.
Infine, i periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (D.L. 9/20 art. 19 comma 3).
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DIRITTI DI CHI LAVORA TRAMITE VIDEO-TERMINALI
Secondo gli ultimi decreti emessi, durante il periodo emergenziale, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
È indubbio che il lavoro agile, Smart Working, pone un equilibrio difficile: bisogna esserci, avere un contatto costante, allo stesso tempo proprio il collegamento digitale, problemi per le famiglie con più figli, con genitori che hanno bisogno di usare pc e telefoni per lavoro, o con genitori che sono fuori per lavoro. Quindi, la cosa più difficile è “mantenere” l’equilibrio atteso che il personale scolastico si trova – spesso – a dover essere contemporaneamente: docente/coniuge/genitore.
Occorreranno – dopo la fine dell’emergenza – attente riflessioni e tutele perciò che concerne lo stress da lavoro correlato inteso come percezione di squilibrio avvertita dal docente quando le richieste provenienti dall’organizzazione e/o dell’ambiente di lavoro (inteso anche come famiglia) eccedono le proprie capacità individuali per fronteggiarle.
Lo Smart Working è tutelato anche comunitariamente, difatti, chi lo svolge deve avere gli stessi diritti (anche economici) rispetto a chi lavora in aula.
Pertanto, qualora il docente lavori tramite postazioni pc e, quindi, con l’ausilio di videoterminali si fa presente che ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale ai sensi del T.U. per la sicurezza, il D.L.G.S. n. 81 del 2008.
Inoltre, anche per il “lavoro da casa” il Dirigente Scolastico ha responsabilità in materia di sicurezza, per di più, l’INAIL (Circolare n. 48), si è pronunciata in merito ad alcune questioni come tutela assicurativa, classificazione tariffaria, retribuzione imponibile dichiarando che nessuna modificazione subisce il lavoratore con l’adozione di lavoro in modalità agile, infatti, è garantita anche la tutela in caso di infortuni e malattie professionali.
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TUTELA DELLA PRIVACY E TUTELA DEI MINORI
L’emergenza corona virus ha fatto nascere numerose riflessioni in merito alla tutela della privacy. Ad oggi, pertanto, manca una dettagliata disciplina legislativa finalizzata a tutelare il lavoratore dal controllo a distanza preservando la sua privacy e ovviamente la sua salute.
Nessun bisogno di consenso occorre alle scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza. Quindi, non occorre il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.
Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione (Garante privacy prime istruzioni per l’uso del 30.03.2020).
Salerno, il 03.04.2020
(del Foro di Salerno)