Dichiarata l’illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Dirigente Scolastico ai danni di un Collaboratore Scolastico – mancati versamenti previdenziali da parte dell’Istituto paritario

Tribunale di Forlì – Sentenza n. 64-2021 del 9.3.21

Un Collaboratore Scolastico assunto con contratto a tempo determinato presso un Istituto pubblico, ha subito la rettifica del punteggio, in quanto il servizio svolto presso l’Istituto paritario, non era coperto dei contributi previdenziali, per questo è stato licenziato dal Dirigente Scolastico.

Il ricorrente assistito dell’Avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”), ha dovuto adire la Magistratura competente, per vedersi tutelati i propri diritti.

Invero in un primo momento, il Tribunale di Forlì aveva respinto il ricorso cautelare.

Successivamente, nella causa di merito, in data 9.3.2021, lo stesso Tribunale di Forlì, Sez. Lavoro, Giudice dott. Luca Mascini, ha emesso la Sentenza n. 64, condannava il Ministero dell’Istruzione, per l’illegittimità del licenziamento.

Nello specifico il Giudice Forlivese stabiliva che:   

“Occorre pertanto, preso atto dell’illegittimità della risoluzione del rapporto, condannare il Ministero resistente, esclusa la possibilità di ripristinare il rapporto a termine, ormai scaduto:

  1. a) ad attribuire al ricorrente, nelle graduatorie del predetto Istituto di terza fascia per il personale A.T.A., l’integrale punteggio di servizio pari a punti 11,35 per il profilo di assistente amministrativo e punti 19,80 per il profilo di collaboratore scolastico, con riconoscimento ai fini giuridici del periodo di lavoro svolto e di quello che avrebbe svolto dal 17.9.2018 al 30.6.2019 e con inserimento nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell’anno scolastico 2019/2021, come da domanda;
  2. b) a pagare una somma pari alle retribuzioni non percepite dall’8.1.2019 al 30.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di credito risarcitorio) dal dovuto al soddisfo.
  3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza con il Ministero per la fase di merito; spese compensate per la fase cautelare per il difetto del requisito dell’urgenza.

P.Q.M. Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accerta il diritto del ricorrente all’attribuzione, nelle graduatorie del predetto Istituto di terza fascia per il personale A.T.A., dell’integrale punteggio di servizio pari a punti 11,35 per il profilo di assistente amministrativo e punti 19,80 per il profilo di collaboratore scolastico, con riconoscimento ai fini giuridici del periodo di lavoro svolto e di quello che avrebbe svolto dal 17.9.2018 al 30.6.2019 e con inserimento nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell’anno scolastico 2019/2021, come da domanda;

condanna parte resistente a provvedere in tal senso e a pagare una somma pari alle retribuzioni non percepite dall’8.1.2019 al 30.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di credito risarcitorio) dal dovuto al soddisfo;

condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del giudizio di merito”.

 

Avv. Giuseppe Versace

Presidente – Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale – A.D.S.