Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139
Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: “formazione iniziale degli insegnanti”. Trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il presente decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO l’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO il DM 10 settembre 2010, n. 249, in particolare l’art. 3, comma 2, l’art. 4, commi 1, 2 e 3, l’art. 13, l’art. 14, l’art. 15, commi 1, 16 e 17;
VISTA la legge 14.7.2008, n.121;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in particolare, l’art. 9, commi 2 e 3;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286 e, in particolare, l’art. 2, commi 138-142, della legge 286/2006;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell’ANVUR, e, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. e), il quale prevede che l’ANVUR “elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, per l’attivazione, la chiusura o l’accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione”;
CONSIDERATO che l’art. 15, comma 27, del DM n. 249/2010 prevede che “le Università adeguano i regolamenti didattici di Ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall’a.a. 2011/2012” e che sono in corso le procedure per la definizione dell’offerta formativa annuale degli Atenei in modo da consentire il corretto avvio dell’anno accademico;
CONSIDERATO che l’ANVUR non è ancora operativa;
VISTA la nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, con la quale il Ministero ha illustrato i principi e i contenuti generali degli interventi per la ulteriore razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa universitaria;
VISTO il DM 22 settembre 2010, n. 17, con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l’attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai D.M. 16 marzo 2007 ed al D.I. (Istruzione, Università e Ricerca – Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e al D.M. 8 gennaio 2009, coerenti con i principi e i contenuti generali indicati nella ministeriale n.160 del 2009;
VISTO il DM 23 dicembre 2010, n. 50 (linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012);
CONSIDERATO che l’art. 16 del DM n. 249/2010 prevede che “i corsi di cui al presente decreto sono organizzati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”;
RILEVATO che è necessario pervenire a un modello organizzativo funzionale alle modalità di individuazione del fabbisogno di personale docente sulla base di una programmazione regionale come previsto dall’art. 5, comma 2, del DM n. 249/2010, nonché coerente con i principi previsti di cui all’art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativamente alle federazioni tra Atenei;
CONSIDERATO che, fino al corrente anno accademico 2010/201, sono attivati, su base regionale, i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale);
CONSIDERATO che il tirocinio formativo attivo di cui all’art. 10, comma 1, del DM 249/2010, è un corso di preparazione all’insegnamento di durata annuale successivo al conseguimento della laurea magistrale e non rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1, comma 1 , del DM 17 /2010;
CONSIDERATO che i percorsi di cui agli articoli 13, 14 e 15 comma 16 non rientrano, del pari, nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1, comma 1, del DM 17 /2010;
CONSIDERATO che i corsi di laurea magistrale biennale per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado devono essere definiti con successivo regolamento e che a decorrere dall’a.a. 2011/2012 possono essere attivati solo i corrispondenti tirocini formativi attivi per i soggetti di cui all’art. 15, commi 1 e 17, del DM n. 249/2010;
CONSIDERATO che il fabbisogno di personale docente nelle scuole, determinato a livello regionale, è numericamente esiguo;
RITENUTO altresì necessario evitare il verificarsi delle “tendenze negative, correlate alla proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale” in relazione alle quali è stato adottato il DM n. 17/2010;
RITENUTO necessario attivare per ciascuna classe di abilitazione al massimo un solo corso di laurea magistrale in ogni Regione;
RITENUTO necessario, in prima applicazione, fare riferimento ai requisiti di cui al DM 17/2010 – con le opportune deroghe in relazione alla specificità dei corsi di laurea magistrale in argomento e alle peculiari modalità con cui sono individuate le Università che possono istituire e attivare tali corsi – in conformità al disposto di cui all’art. 4, c. 2, del DM n. 249/2010
DECRETA
Art. 1
(Corsi per la formazione iniziale degli insegnanti)
1. A decorrere dall’a.a. 2011/2012 sono istituiti e attivati dalle Università, in conformità al disposto del DM n. 249/2010:
a) i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di cui all’art. 3, comma 2, lett. a);
b) i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, di cui all’art. 3, comma 2, lett. b);
c) i tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all’art. 15 commi 1 e 17, e successivamente i TFA di cui all’art. 10;
d) i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all’art. 13;
e) i corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui all’art. 14;
f) i corsi di cui all’art. 15, comma 16.
2. Ai sensi del DM 23 dicembre 2010, n. 50 (linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università), allegato B, § 25, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i corsi di cui al comma 1 non possono essere istituiti con modalità a distanza ai sensi all’art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 2
(Avvio dei corsi di laurea magistrale)
1. In attesa della definizione degli specifici requisiti di cui all’art. 3, le Università possono istituire ed attivare, anche con le modalità di cui al DM n. 249/2010, art. 4:a) i corsi di studio di cui all’art. 1, lettera a), presso le Università sedi dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale);
b) i corsi di laurea magistrale di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni, relativamente a ciascuna classe di abilitazione. L’Università sede del corso viene individuata, entro i termini perentori di cui all’art. 4, commi 1 e 2, dal Comitato regionale di coordinamento competente per territorio, tenuto conto: 1) prioritariamente, in modo vincolante, della presenza nell’Ateneo di analogo corso di laurea magistrale; 2) in subordine, della presenza nell’Ateneo di altro corso di studio nella stessa classe; 3) qualora più di un Ateneo per Regione soddisfi i criteri di cui ai punti 1) e 2), del maggior numero di professori e ricercatori nelle strutture didattiche competenti per i corsi di studio, ovvero, a parità di numero di professori e ricercatori, del maggiore numero di studenti iscritti ai predetti corsi; 4) per le Università statali, dei risultati conseguiti dall’Ateneo nell’applicazione dei criteri di ripartizione della “quota premiale” del fondo per il finanziamento ordinario ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1. In assenza di tale indicazione, non si dà luogo alla istituzione dei corsi nelle relative Regioni; il Ministero, nell’emanazione del DM relativo alla programmazione degli accessi di cui all’art. 5 del DM n. 249/2010, procede autonomamente alla assegnazione dei posti alle Università delle Regioni limitrofe nelle quali tali corsi sono stati istituiti.
2. In analogia con le modalità di verifica del possesso dei requisiti di docenza prese in considerazione per i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 e in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del DM n. 17/2010, i docenti già utilizzati ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza per gli altri corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere nuovamente conteggiati, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari per i corsi di studio di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b); il numero dei docenti necessari è determinato indipendentemente dalla numerosità degli studenti iscritti ai predetti corsi.
Art. 3
(Assetto a regime dei corsi di studio)
1. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività, l’ANVUR provvede a elaborare e proporre al Ministro i requisiti necessari per la istituzione e la attivazione a regime dei corsi di studio di cui all’art. 1, da adottare con successivo decreto.
2. Le Università, entro ventiquattro mesi dalla adozione del DM di cui al comma 1, si adeguano ai requisiti ivi previsti, relativamente ai corsi di cui all’art. 1, pena la soppressione e conseguente disattivazione degli stessi.
Art. 4
(Banca dati dell’offerta formativa)
1. I corsi di studio di cui all’art. 1 sono inseriti nella Banca dati dell’offerta formativa (RAD e Off.F) ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/2004 in conformità al DM 249/2010 e alle relative tabelle allegate.
2. Esclusivamente per l’a.a. 2011/2012, i termini temporali per la chiusura della Banca dati dell’offerta formativa relativamente ai corsi di cui all’art. 1, lett. a e b., sono definiti, tenuto conto dei tempi necessari per la definizione dell’offerta formativa di tali corsi, con apposito provvedimento direttoriale.
3. In relazione a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell’inserimento dei corsi di studio nella Off.F, deve essere “chiusa” da parte dei Rettori previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione non possono essere inseriti nella Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.
4. L’iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti nei termini nella Off.F comporta:
a. la revoca dell’autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell’inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il proseguimento degli studi in altro corso;
b. la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.
Art. 5
(Tirocinio formativo attivo)
1. I corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) sono istituiti e attivati dalle Università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata – dietro presentazione del relativo progetto, comprensivo delle convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione – alla acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, integrato con il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che valuta la congruenza della proposta rispetto a quanto disposto dal DM 249/2010, anche in ordine all’opportunità offerta agli studenti di conseguire, nell’ambito del tirocinio formativo attivo, le competenze di cui all’articolo 3 comma 4 del predetto decreto. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12 del DM 249/2010, vale quanto previsto dall’articolo 15, comma 23, del succitato decreto. I corsi di TFA sono istituiti di norma presso le stesse sedi universitarie nelle quali sono istituiti i corsi di laurea magistrale di cui all’art. 1, lett. b).
2. I Tirocini formativi attivi (TFA) di cui all’art. 10 del DM n. 249/2010 sono attivati al termine delle relative lauree magistrali per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado secondo le stesse modalità di cui al comma 1.
3. I compiti assegnati alle Facoltà in ordine al TFA possono essere assolti anche dalle strutture cui ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettere a) e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. I percorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi degli art. 13 e 14 del DM 249/2010.
2. I percorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), possono essere attivati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 16, del DM 249/2010.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 4 aprile 2011
IL MINISTRO
f.to Gelmini