Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(GU n. 236 del 10-10-2011 )
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, che attua la delega conferita al Governo dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Scheda di Sintesi (a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
SINTESI
Testo Unico dell’Apprendistato
• Creazione di un Testo Unico dell’apprendistato di 7 articoli con contestuale abrogazione delle leggi precedenti (semplificazione);
• l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani;
• definizione di un regime transitorio di non più di sei mesi;
• semplificazione dell’istituto, a partire dai nomi delle tre tipologie contrattuali: (a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; (b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; (c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
• nell’apprendistato professionalizzate l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, non può essere superiore a centoventi ore per la durata del triennio ed è disciplinata dalle Regioni;
• possibilità dell’utilizzo del contratto per i lavoratori in mobilità (si può definire una quarta tipologia di apprendistato);
• contratto stipulabile anche dalla P.A. (la disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze);
• apertura (per il contratto di alta formazione) anche a percorsi misti di lavoro e ricerca;
• possibilità di apprendistato per i praticanti di professioni ordinistiche;
• forte rimando alla contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle parti sociali. Il rinvio è alla contrattazione nazionale, per la regolamentazione e gestione dell’apprendistato professionalizzante (per l’uniformità su tutto il territorio);
• gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto;
• abbassamento della durata massima (tre anni), con l’eccezione delle figure professionali dell’artigianato (cinque);
• fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro è il rilancio dell’apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale;
• per le attività stagionali i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, comprese le durate minime;
• verrà istituito il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro.