Cyberbullismo: minori e responsabilità dei genitori e della scuola per culpa in educando e vigilando

A cura del prof. BARTOLO DANZI (sindacalista)

 

Il “bullismo elettronico” o “bullismo in internet” c.d. Cyberbullismo interessa in modo esponenziale, specialmente nel mondo occidentale, numerosi minorenni.

La cybermolestia è genericamente indirizzata a giovani ed adulti e rientra nel fenomeno definito cyberbullismo. Lo studio delle implicazioni che seguono alla commissione dei crimini da cyberbullismo non può prescindere da un approccio incentrato anche sul ruolo della vittima, sempre più ritenuta, oggi, soggetto interagente nella complessa dinamica relativa alle origini, ai moventi e alle modalità dell’azione criminosa compiuta.

Esso trae la sua genesi nella voglia di emergere in un gruppo o di prevaricare su di una persona a volte solo per gioco, a volte per vere e proprie motivazioni di carattere psicopatologico.

Si contraddistingue per la prepotenza con cui vengono poste in essere le azioni e gli attacchi   alla persona sino a sconfinare in veri e propri reati puniti dal codice penale, giungendo sino ad indurre nella vittima, una alterazione sostanziale delle proprie abitudini di vita quotidiana, un’ ansia generalizzata con disturbo dell’umore,  dovuti allo stress e alla paura ingenerati dal cyberbullo, tutti fattori che spesso possono indurre, a lungo andare, prostrazione psicologica  e stimoli al  suicidio.

Si comprende, quindi, la gravitàe complessità del fenomeno, in particolare quando viene attuato nelle mura scolastiche o attiene a compagni di scuola o di classe per le dinamiche che vengono innescate.

Il termine inglese “Cyberbullying” nel 2002 venne utilizzato da Bill Belsey per indicare quelle fattispecie di violenza continua e sistematica, dalle molteplici forme quali prevaricazione e prepotenza, tra soggetti minorenni attuate tramite la rete internet, telefonia mobile, sui social network, utilizzando strumenti elettronici quali computer, tablet, telefonini, mediante sms, mms, e-mail, chat, blog, Skype, MSN, facebook, whatsapp.  

Secondo la definizione proposta nel 2006 da Peter Smith unitamente ad altri giuristi anglofoni, per cyberbullismo si intende “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi”.

Una definizione tecnico-giuridica del termine cyberbullismo è desumibile nella Legge 29 maggio 2017, n. 71 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Al 2° comma dell’art. 1 si legge testualmente:

“Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

Attualmente la scuola italiana non sempre è attrezzata in termini di conoscenza e mezzi per il contrasto a tale grave fenomeno e alla prevenzione da parte di adulti competenti (dirigenti, docenti, genitori) sull’uso opportuno e corretto delle nuove tecnologie informatiche da parte dei minorenni adolescenti.

Le tipologie di cyberbullismo sono date da svariate forme caratterizzanti in relazione e ai comportamenti adottati dal cyberbullo e possono distinguersi in  una provocazione attraverso messaggi online avente carattere violento, provocatorio ed offensivo al fine di innescare battaglie sui social e nei forum online, invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico, attacchi alla reputazione, insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie, furto d’identità: l’aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all’account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deplorevoli al fine di danneggiare l’immagine e la reputazione della vittima, esclusione: consiste nell’escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici), magari dopo averlo indotto ad iscriversi, con l’obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione e smarrimento psicologico, Cyberstalking cyber-persecuzione (stalking online)si intendono minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica, affettiva, familiare; Outing (confessione pubblica di un fatto o un’esperienza personale) che può anche essere fantasiosa o una fake outing;

Inganno:  ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze; Sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi sex “sesso” e texting “inviare messaggi elettronici”): invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet;

Doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents “documenti”): diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy o gogna mediatica;

Il cyberbullismo può essere un illecito civile, illecito penale, del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei fondamentali precetti dei diritti umani e costituzionali.

Gli illeciti penali sono racchiusi in:

-Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.);

-Percosse (art. 581 c.p.);

-Lesione personale (art. 582 del c.p.);

-Ingiuria (art. 594 del c.p.);

-Diffamazione (art. 595 del c.p.);

-Violenza privata (art. 610 c.p.);

-Minaccia (art. 612 c.p.);

-Atti persecutori –  (art. 612 bis c.p.);

-Estorsione (art. 629 c.p.);

-Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.);

-Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

L’art 167 del Codice della privacy rubricato “Trattamento illecito di dati” dispone:

1° comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.”

2° comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”

La violazione delle norme Costituzionali sono ascrivibili a

– Art. 2 Cost.: sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell’uomo come la dignità della persona;

– Art. 3 Cost.: principio di uguaglianza formale (1° comma) e sostanziale (2° comma);

– Art. 15 Cost.: libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

– Art. 28 Cost.: responsabilità degli insegnanti e dello Stato;

– Art. 30 Cost.: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (culpa in educando e in vigilando);

– Art. 33 Cost.: libertà di insegnamento (1° comma) ed istituzione di scuole statali (2° comma);

– Art. 34 Cost.: libero accesso all’istruzione scolastica (1° comma), obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (2° comma), riconoscimento del diritto di studio (3° comma).

 A livello civile viene in rilievo quanto dispone l’art. 2043 c.c. rubricato “Risarcimento per fatto illecito” secondo il quale: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” che disciplina l’illecito extracontrattuale, ai sensi del quale potrà essere richiesto il risarcimento del danno ingiusto subito con riferimento alla persona e/o alle  cose ex art. 2043 c.c., previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 11-bi del D.Lgs. 28/2010 (rientra nella fattispecie del risarcimento danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità), trattandosi di condizione di procedibilità della domanda giudiziale; l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

La fattispecie in argomento esula dall’ambito di applicazione del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3, 1° comma del D.L. 132/2014 che esclude espressamente la procedura di negoziazione assistita obbligatoria per le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, come nel caso di cyberbullismo in relazione alla prospettata condotta di diffamazione tramite mezzi elettronici.

Il danno biologico, esistenziale e morale subito dalla vittima costituiscono un unicum e non sono categorie o sottocategoria distinte tra loro da considerarsi slegate ed indipendenti tra loro (sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 531/2014).

Difatti, il danno psicofisico subito dalla vittima (danno biologico) è tutelato a norma dell’art. 32 della Costituzione ed è ben diverso dal danno relazionale-esistenziale che si concretizza con il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane a cui il soggetto viene sottoposto dagli attacchi del cyberbullo.

Ma chi risponde dei danni?

Nel caso di un cyberbullo minorenne l1’art. 2046 c.c. rubricato “Imputabilità del fatto dannoso” stabilisce che: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”.

La norma appena citata fa desumere come ne siano responsabili i genitori per Culpa in educando.

Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito (Ai sensi dell’art. 28 Cost. si legge testualmente che: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

L’art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.)

La prevalente giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche, non essendo sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

Se il fatto o i fatti criminosi quindi si verificano a scuola ne rispondono i docenti a cui il minore è affidato per Culpa in vigilando ed educando, nel caso non si possa dimostrare che l’insegnante non abbia mai abbandonato la classe, il laboratorio, la palestra, l’auditorium, o durante una gita scolastica non sia mai venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e non abbia potuto impedire il fatto. (art. 2048 c.c.):

La capacità di intendere e volere si acquisisce con la maggiore età fissata al compimento dei 18 anni, ex art. 2 c.c..

In ambito penalistico sussiste invece l’assoluta non imputabilità del minore di anni 14.

Ai sensi dell’art. 2048 c.c. rubricato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” si sostiene che: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.

… Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”

Pertanto, i genitori risultano responsabili civilmente per atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne capace di intendere e di volere ogni volta che non esercitano la vigilanza in modo adeguato all’età del minore nell’ottica della prevenzione o dell’impedimento dei comportamenti sbagliati.

La Cassazione più volte ha affermato la responsabilità per “culpa in educando” ex art. 2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti poiché tali condotte lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, comportano l’obbligo per i genitori dei cyberbulli (sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.

Quindi un inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da impedirne l’equilibrato sviluppo psico-emotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. La responsabilità personale ed oggettiva in capo ai genitori per culpa in vigilando, per violazione dei doveri relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale ricorre ai sensi dell’art. 147 c.c. (il D. Lgs. 154/2013   prevede la “responsabilità” genitoriale); l’onere probatorio, secondo Giurisprudenza, ricade sul genitore che deve fornire la prova di aver fornito una buona educazione adeguata al tenore familiare e sociale ed in rapporto all’età, al carattere e all’indole del figlio minore.

La responsabilità dei genitori ricorre anche nell’ipotesi in cui un genitore non coabiti con il figlio se viene dimostrata la carenza di educazione anche nel caso in cui i genitori siano separati la responsabilità ricadere be su entrambi.

Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità oggettiva degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito.

Si può riscontrare la culpa in organizzando della Scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del cyberbullismo e ciò non sia previsto nel DPR  ai sensi del d.LS n. 81/08. Quale rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro senza dimenticare che anche gli insegnanti, in quanto lavoratori, possono essere fatti oggetto di cyberbullismo.

Infine ai sensi dell’art. 2049 del c.c. Per gli operatori scolastici degli istituti scolastici e paritarie prevede una responsabilità indiretta, rispetto a quella della scuola pubblica in cui la responsabilità ricade sempre sul MIUR salvo rivalersi sul dipendente aI sensi ex art. 61 L. 312/1980 nei casi di dolo o colpa grave.

La giurisprudenza recente ha escluso il dovere generale di sorveglianza e di controllo in capo al gestore al punto da integrare una responsabilità solidale per tutti i comportamenti tenuti dagli utenti lesivi degli altrui diritti, nonostante l’Internet Provider abbia specifici obblighi giuridici di salvaguardare e garantire la sicurezza dei dati degli iscritti.