La diffusione del COVID ha inciso profondamente sul settore scuola, sia sul piano della gestione della didattica a distanza, che oggi sembra avviarsi al termine dato che sempre più si parla di “rientro in sicurezza”, sia sull’incremento, inevitabile, delle assenze per malattia.
La tutela del lavoratore in caso di assenza per malattia è differente a seconda che si tratti di lavoratore di ruolo o precario: la retribuzione spettante durante il periodo della malattia e i giorni di conservazione del posto di lavoro variano, ad esempio, anche qualora si paragoni una supplenza breve ad una supplenza lunga (ad es. fino al termine delle attività didattiche).
In breve, anche per i docenti “precari”, con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno od al 31 agosto, è previsto il diritto alla conservazione del posto, che è pari alla durata del contratto e non può superare il termine massimo fissato dall’art. 35 del CCNL del 16/10/2008;
Il periodo di malattia è retribuito per il primo mese al 100%, per due mesi al 50%: andando oltre tale periodo, spetta solo il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione.
Per i supplenti brevi o ai supplenti temporanei, in caso di malattia viene prevista la conservazione del posto di lavoro fino al tetto massimo di 30 giorni per anno, con una retribuzione pari al 50%.
Per quanto riguarda, invece, le cosiddette supplenze “covid”, queste vengano equiparate alle supplenze brevi o temporanee anche ove assegnate fino alla fine dell’anno scolastico.
Nonostante la durata del periodo di supplenza, infatti, gli istituti scolastici non suppliscono ad esigenze di copertura dell’organico di fatto né tantomeno alla copertura di posti vacanti e disponibili in organico di diritto: la supplenza covid è a tutti gli effetti una supplenza temporanea. Tale personale in caso di malattia ha comunque diritto, nei limiti della durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Il decreto cura Italia (art. 87 c. 1 DL 18/20 convertito L. 27/20, come modificato da art. 26, comma 1-quinquies, DL 104/20 convertito L. 126/20), ha stabilito che le assenze per malattia da Covid, così come la quarantena, l’isolamento fiduciario e l’attesa per l’esito del tampone, sono equiparabili ai ricoveri ospedalieri e pertanto non rientrano nei calcoli sul periodo di comporto, ovvero sul periodo di conservazione del posto di lavoro.