Commento alla sentenza del Tar Bari n. 1253 dell’8.10.2020
Il Consiglio di Classe di un Istituto di scuola superiore ha deliberato la non ammissione alla classe successiva di uno studente che ha frequentato il quarto anno. L’organo collegiale è pervenuto a tale decisione sulla base:
- a) dello scadente profitto dell’alunno così come dimostrato dai voti insufficienti riportati nelle singole materie di insegnamento;
- b) del suo comportamento non partecipativo alle lezioni;
- c) del disinteresse manifestato anche per le lezioni a distanza, organizzate dalla Scuola sulla base della normativa emergenziale adottata a causa del Covid-19;
- d) elevato numero di assenze.
L’alunno ha, tuttavia, impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva e la pagella scolastica, perché ha ravvisato la violazione della normativa emergenziale di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 nella parte in cui essa dispone una promozione in deroga, proprio in considerazione della emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19.
L’Amministrazione scolastica ha sostenuto la tesi secondo la quale la normativa emergenziale non stabilisce affatto una promozione automatica, non essendo ipotizzabile l’intento del legislatore di avallare una promozione di tipo “politico”.
Tuttavia, non sono emersi nella motivazione del provvedimento impugnato elementi per una applicazione del comma 6 dell’art. 4 dell’O.M. n. 11/2020, che per il suo valore ripristinatorio della regola generale della non ammissione in difetto di elementi valutativi relativi all’alunno, riversa l’onere della prova a carico dell’Amministrazione scolastica qualora la stessa intenda far valere la totale mancanza di elementi di valutazione dovuta non già a difficoltà tecnologiche, quanto a una sporadica frequenza delle attività didattiche da parte dell’alunno valutato.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che l’Amministrazione scolastica non ha fornito alcuna prova sul punto e cioè non ha dimostrato l’assenza di problemi di connessione nella zona di residenza del ricorrente, sì da far prevalere l’elemento del disinteresse dell’alunno alla didattica a distanza, unitamente ad altri parametri di inadeguatezza del suo profitto.
Avv. Lucio Ferrara