Corte di Cassazione – Sentenza n. 8067 del 31 marzo 2007

Danno cagionato dall’alunno a se stesso: obbligo di sorveglianza e conseguente responsabilità.

 

Nel caso del danno cagionato dall’alunno a se stesso incombe sull’obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’obbligato stesso, mentre alla controparte compete di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

 

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