Corte di Cassazione – Sentenza n. 714 del 11-01-2010

Registro del professore – false attestazioni di presenze – falso in atto pubblico – sussistenza.

 

omissis

“Il registro del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti riportati, è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti; d’altro canto il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale, poiché l’insegnamento è pubblica funzione e le scuole legalmente riconosciute sono equiparate a quelle pubbliche (Cass. 21-9-99 n. 12862 Rv. 214890; Cass. 6-11-00 n. 12726 Rv. 218547; Cass. 23-2-06 Rv. 234238). Inoltre il falso è da considerarsi innocuo solo nel caso in cui il medesimo risulti del tutto privo di incidenza in relazione al significato ed valore probatorio del documento. (Cass. 20-1-04 Rv. 228083; Cass 7-11-07 n. 3564 Rv. 238875): orbene, l’inveritiera attestazione operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non può considerarsi tale poiché essa investe un dato essenziale rispetto alla funzione documentale dell’atto; del resto i ricorrenti operano riferimenti alle conseguenze dell’atto in concreto verificatesi, le quali attengono ad un momento successivo alla formazione del medesimo e non possono quindi incidere sulla configurabilità del reato.” (Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. – Sent. del 11.01.2010, n. 714)

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