Congedi parentali: nessuna discriminazione per i docenti precari.
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 gennaio 2014, n. 1835
Ulteriore intervento giurisprudenziale in tema di parità di trattamento tra personale con contratto a tempo determinato e personale con contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola.
Questa volta, la Corte di Cassazione era chiamata a pronunciarsi sulla retribuzione spettante ai docenti precari nel periodo di astensione obbligatoria e facoltativa.
Secondo il Ministero, i docenti avevano diritto solo al compenso previsto dalla legge n. 1204 del 1971 (80% della retribuzione in caso di astensione obbligatoria) nonché il 30% in caso di congedi parentali, omettendo di considerare che nel CCNL di comparto era invece prevista l’intera retribuzione sia nel periodo di astensione obbligatoria sia per i primi 30 giorni di congedo parentale.
La difesa erariale sosteneva che tale trattamento più favorevole fosse destinato ai soli docenti di ruolo e non al personale precario.
La Corte di Cassazione ha invece affermato il seguente principio di diritto: “le disposizioni in tema di congedi parentali (…) del personale del Comparto Scuola (…) vanno interpretate nel senso che sono dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato”.