Corte di Cassazione – Sentenza n. 13310 del 21 marzo 2013

Infortunio nel corso di una lezione di educazione fisica – Non costituisce omissione di soccorso la sottovalutazione da parte dell’insegnante della situazione di pericolo.

 

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto sussistere il dolo del delitto in contestazione sulla base del fatto che;

–       le modalità con cui il minore si era infortunato imponevano una particolare attenzione nella sua assistenza, essendo l’incidente conseguito allo svolgimento di un esercizio ginnico che implicava l’esecuzione di una capriola, coinvolgendo dunque parti particolarmente sensibili del corpo;

–        al persistente dolore e alle difficoltà respiratorie lamentati dal minore non corrispondevano ferite evidenti, circostanza che avrebbe dovuto allarmare la …. facendole sospettare la gravita dell’infortunio, rivelandole l’insufficienza delle cure pure prontamente prestate e concretizzatosi nella prestazione di un massaggio e nel far riposare il bambino;

–      l’imputata avvertì dell’accaduto ai termine della lezione sia le insegnati delle ore successive, chiedendo loro di tenere sotto controllo il minore, sia la direttrice della scuola, segno evidente che ella si era resa conto della gravita della situazione e del carattere non risolutivo delle cure prestate,

Le suddette argomentazioni non appaiono peraltro sufficienti a fondare il giudizio sulla colpevolezza dell’imputata formulato dai giudici d’appello, giacche le stesse rivelano semplicemente la sottovalutazione da parte della medesima della situazione di pericolo pure percepita ovvero l’elezione di errate modalità di soccorso per arginarla.

In altri termini la motivazione della sentenza appare idonea a sostenere al più un giudizio di rimproverabilità dell’imputata per non aver saputo riconoscere l’effettiva entità del pericolo in cui versava il minore e per non adottato misure adeguate a fronteggiarlo a causa della propria imprudenza, negligenza o imperizia, ma non già l’affermazione della volontarietà dell’omissione delle corrette modalità di soccorso nella consapevolezza della loro necessita. Per converso il fatto stesso che la ….. si sia operata per fronteggiare le difficoltà palesate dal minore dopo l’infortunio e il fatto che la stessa abbia prontamente avvertito tanto le colleghe, che la dirigente scolastica, sono tutti comportamenti accomunati da un rilevante grado di incompatibilità con il dolo dei reato in contestazione.

 

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