Collegato lavoro: anche per la Cassazione l’art. 32 è incostituzionale.
Sono passati appena due mesi dall’entrata in vigore della norma che ha sollevato reazioni e polemiche anche nel mondo della scuola e le reazioni della magistratura confermano le perplessità manifestate sul piano politico e sindacale.
Dopo il Tribunale di Trani, anche la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 2112 del 28 gennaio 2011) solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della l. 183/2010 (c.d. “collegato lavoro”) per l’esiguità del risarcimento prevista in caso di apposizione illegittima del termine.
Si ritengono violati gli articoli 3 (principio di uguaglianza) 4 (diritto al lavoro), 24 (diritto alla difesa), 111 (principio del giusto processo) 117 (obbligo dello stato di rispettare i principi comunitari e divieto del potere legislativo di intromettersi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla decisione di una controversia).
Secondo la Corte, la norma -che viene ritenuta applicabile a tutti i giudizi pendenti, ivi inclusi quelli in grado cassazione- reca, per i casi di apposizione illegittima di termine al contratto di lavoro, la previsione del pagamento di un’indennità che esclude la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data di scadenza del termine illegittimamente apposto; così intesa, tuttavia, la previsione non tutela adeguatamente il diritto al lavoro (art. 3 e 4), non reca strumenti che evitino che il datore prolunghi il giudizio e possa sottrarsi all’esecuzione della sentenza (art. 24 e 11 Cost.), contrasta con l’art. 6 CEDU, realizzando un’indebita interferenza del legislatore nei processi in corso.