La circolare 192/80 va interpretata alla luce della circolare 243/79, di cui integra il contenuto. La circolare 192/80 contiene infatti un’espressa conferma delle disposizioni della circolare n.243/79, compresa quella relativa all’esclusione dell’obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione: è pertanto logico ritenere che la circolare 192/80, nell’autorizzare la riduzione dell’orario delle lezioni anche in ipotesi non contemplate dalla circolare 243/79, abbia esteso anche alle nuove ipotesi di riduzione di orario l’esenzione dall’obbligo del recupero delle frazioni orarie non lavorate prevista dalla circolare n.243/79.
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SENTENZA N.257/05 CRON. 906105
R.G.L. 1965/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Marco BUZANO PRESIDENTE Rel.
Dott.ssa Rita SANLORENZO CONSIGLIERE
Dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.ro 1965/2003 R.G.L.
promossa da: XXX, tutte rappresentate e difese ai fini del presente giudizio dall’avvocato Carlo Cotto e dall’avvocato Barbara Maccario, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Torino via Botero 17, come da procura speciale in calce all’atto di appello.
APPELLANTI
CONTRO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, nonché L’Istituto Professionale Statale per l’industria e l’Artigianato ADA GODETTI MARCHESINI, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in corso Stati Uniti 45.
APPELLATO
Oggetto: Pubblico impiego – Retribuzione.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“All’Ecc.ma Corte di Appello affinchè, fissata l’udienza di comparizione delle parti voglia tota1mente riformare la sentenza n. 1538/2003 del Tribunale di Torino.
Con vittoria di diritti ed onorari dei due gradi del giudizio.”
Per gli appellati:
“Rigettarsi l’appello in quanto infondato. Condannarsi gli appellanti al pagamento delle spese processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20.12.02 XXX e altre 6 insegnanti dell’Istituto Ada Gobetti Marchesini convenivano in giudizio di fronte al Tribunale di Torino il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Ada Gobetti Marchesini esponendo:
– che nell’anno scolastico 2000/200 l ]e ore di lezione erano state ridotte da 60 a 50 minuti per venire incontro alle esigenze dei numerosissimi studenti provenienti dalla cintura di Torino;
– che il Dirigente scolastico aveva quindi invitato tutti gli insegnanti ad indicare le modalità di recupero delle 33 ore dovute alla riduzione dell’orario delle lezioni;
– che, non avendo ottenuto tale disponibilità, il Dirigente scolastico aveva prolungato nuovamente l’orario delle lezioni, ma, a seguito delle proteste dei genitori e degli alunni, era tornato all’orario ridotto per motivi di forza maggiore;
– che il Dirigente scolastico aveva quindi attivato la procedura di recupero de]le ore non lavorate e il Ministero del tesoro aveva operato le relative trattenute stipendiali, qualificando le ore recuperate come “scioperi orari per personale scuola”.
Ciò premesso, le ricorrenti affermavano di non avere alcun obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione e chiedevano pertanto al Tribunale di accertare 1’il1egitttmità delle ritenute stipendiali operate nei loro confronti e di condannare i convenuti alla restituzione delle somme specificate nelle conclusioni del ricorso.
Sì costituiva l’Istituto Ada Godetti Marchesini contestando il fondamento delle domande; il Ministero restava invece contumace.
Istruita la causa, con sentenza in data 6.3.03 il Tribunale respingeva il ricorso.
Proponevano appello le lavoratrici per ottenere la riforma della sentenza.
Sì costituivano gli appellati per resistere all’impugnazione. All’udienza dell’11.2.05 la Corte decideva quindi la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di l° grado ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
– il thema decidendum è quello di stabilire se, a fronte di una riduzione a 50 minuti del1e ore di insegnamento, gli insegnanti mantengano i1 diritto di percepire la retribuzione contrattualmente dovuta per le 18 ore settimanali di lezione;
– la soluzione della questione passa attraverso la determinazione della portata applicativa delle circolari ministeriali 243/79 e 192/80;
– la circolare 243/79, con riferimento alla riduzione dell’orario a 50 minuti nella prima, nell’ultima e ecceziona1mente nella penultima ora di lavoro, esclude l’obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione: la circolare non ha peraltro rilievo ai fini della risoluzione della causa perché la ritenuta stipendiale è stata effettuata soltanto per !e ore eccedenti quelle indicate dalla circolare;
– la circolare 192/80, nel confermare le disposizioni della circolare 243/79, fa salva la possibilità di autorizzare delle u1teriori riduzioni di orario, senza dire nulla in merito all’obbligo di recupero: se avesse voluto esonerare gli insegnanti da1 recupero delle frazioni orarie, lo avrebbe detto espressamente;
– d’altra parte, il CCNL prevede l’obbligo degli insegnanti di effettuare anche delle attività complementari rispetto al vero e proprio insegnamento.
Nel censurare la decisione del Tribunale le appellanti rilevano:
– che il CCNL 4.8.95 disciplina solo l’ipotesi della riduzione di orario per sperimentazione didattica, mentre la fattispecie della riduzione dì orario per cause di forza maggiore è regolata, in base a quanto disposto dall’accordo di interpretazione autentica del 17.9.97, dalle circolari 243/79 e 192/80;
– che, dal momento che la circolare 192/80 integra la circolare 243/79 consentendo la riduzione delle ore non ricomprese nei limiti della circolare 243/79, non c’è dubbio che l’ulteriore riduzione non comporta alcun obbligo di recupero: se le disposizioni della circolare 243/79 sono “confermate” la conferma vale anche per l’assenza dell’obbligo di recupero delle frazioni orarie oggetto di riduzione ai sensi della circolare 192/80;
– che non è pertinente il richiamo delle norme del CCNL 26.5.99.
Le censure sono fondate.
L’art. 41 del CCNL 4.8.95 comparto scuola (doc. 9 delle appellanti), dopo avere stabilito in 18 ore settimanali la durata dell’attività di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, prevede al 4° comma che, “qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obb1igo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre moda1ità previste dallo stesso progetto di sperimentazione).
Con accordo stipulato il 17.9.97 (doc. lO delle appellanti) l’Aran e le OO.SS. di categoria hanno fornito un’interpretazione autentica dell’art. 41 del CCNL 4.8.95, stabilendo che “le parti firmatarie del CCNL dei comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già rego1ata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate”.
Essendo pacifico che nel caso di specie la riduzione della durata delle ore di lezione è stata determinata da motivi estranei alla didattica (connessi alle esigenze degli studenti provenienti dalla cintura di Torino, non c’è dubbio che per la risoluzione della controversia si debba fare riferimento alle circolari n. 243/79 e n. 192/80 (come ritenuto anche dal Tribunale nella sentenza impugnata).
Bisogna d’altra parte considerare che l’art. 48 del nuovo CCNL 26.5.99 (doc. 15 delle appellanti) contiene una nonna di salvaguardia, in base alla qua1e “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapp1icate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”.
La circolare 243/79 (doc. 11 delle appellanti), dopo avere consentito – nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore – la riduzione dell’orario soltanto nella prima, nell’ultima ed eccezionalmente anche nella penultima ora, dispone che “non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione”.
La circolare 192/80 (doc. 12 delle appellanti) è del seguente tenore: “Relativamente alla durata delle ore di lezione per l’anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare n. 243, prot. 1695/47/VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso) con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare” .
Il giudice di l° grado ha ritenuto che, se la circolare 192/80 avesse voluto esonerare gli insegnanti dal recupero delle frazioni orarie oggetto di riduzione, lo avrebbe detto espressamente, ma il ragionamento può essere agevolmente ribaltato: se la circolare 192/890 avesse voluto imporre il recupero delle frazioni orario non lavorate, lo avrebbe detto espressamente (così come ha fatto l’art. 41 del CCNL 4.8.95 per l’ipotesi della riduzione di orario per sperimentazione didattica).
La realtà è che la circolare 192/80 va interpretata alla luce della circolare 243/79, di cui integra il contenuto. La circolare 192/80 contiene infatti un’espressa conferma delle disposizioni della circolare n. 243/79, compresa quella relativa all’esclusione dell’obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione: è pertanto logico ritenere che la circolare 192/80, nell’autorizzare la riduzione dell’orario delle lezioni anche in ipotesi non contemplate dalla circolare 243/79, abbia esteso anche alle nuove ipotesi di riduzione di orario l’esenzione dall’obbligo del recupero delle frazioni orarie non lavorate prevista dalla circolare n. 243/79.
Si deve quindi ritenere che le attuali appellanti non avessero l’obbligo di recuperare le ore non lavorate per effetto della riduzione dell’orario delle lezioni: in accogli mento dell’appello, deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità delle ritenute stipendiali, con conseguente condanna del Ministero alla restituzione del1e somme indicate nel dispositivo.
In applicazione del criterio della soccombenza gli appellati devono essere poi condannati in solido a rimborsare alle appellanti le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l’art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell’appel1o,
condanna il Ministero appellato a restituire alle appel1anti le seguenti somme:
xxx euro 410,24, xxx euro 408,93; xxx euro 311,73, xxx euro 178,08; xxx euro 336,90; xxx euro 176,55; xxx euro 288,85, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna gli appellati in solido a rimborsare alle appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo in euro 2.000,00, per il secondo in euro 2.295,00 di cui 1.615,00 per onorari e 425,00 per diritti, oltre Iva e Cpa.
Così deciso all’udienza dell’11.2.05.
IL PRESIDENTE Est .
Dr. Marco BUZANO