Nell’ipotesi di supplenza illegittimamente non assegnata, non sussiste il diritto alla retribuzione, ma solo quello al risarcimento del danno.
La Corte ritiene l’esattezza della conclusione della non retribuibilità del servizio non prestato, motivato nella sentenza impugnata con sostanziosi riferimenti giurisprudenziali.
L’appellante si limita a sostenere che il diritto alla retribuzione scatterebbe anche per il caso in cui la prestazione lavorativa sia concretamente impedita dall’amministrazione che deve riceverla, ma in tal modo ella dimostra proprio di confondere i piani della retribuzione e del risarcimento: la retribuzione spetta quando il servizio è stato prestato, il risarcimento quando doveva esserlo e non lo è stato per fatto addebitabile all’amministrazione.
(Sentenza inviata dall’Avv. Pietro Siviglia)