Incompatibilità assoluta: nessun danno erariale se il dipendente ha svolto l’attività ulteriore a titolo gratuito.
Giudizio di responsabilità innanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna della Corte dei Conti – in tema di incompatibilità assoluta del pubblico dipendente.
Si richiama l’importante sentenza della Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna della Corte dei Conti del 20 ottobre 2017 n. 206 in materia di incompatibilità assoluta del pubblico dipendente con cui sono state accolte le tesi della difesa del convenuto presentate dall’Avv. Maria Cristina Fabbretti e dall’Avv. Marco Masi.
In tema di incompatibilità del pubblico funzionario l’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 rappresenta la norma generale in materia, anche in ambito universitario.
Tale disposizione, al primo comma, richiama espressamente il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, secondo il quale: “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
Le attività elencate dall’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3 costituiscono incompatibilità di tipo assoluto.
Con riferimento alle cariche in società – sia di persone che di capitali -, al pubblico dipendente è vietato ricoprire ruoli di amministrazione e di gestione.
Risulta, quindi preclusa al pubblico dipendente la possibilità di assumere cariche sociali di amministratore, consigliere e sindaco.
Tradizionalmente il dovere di esclusività non operava in relazione a prestazioni di tipo gratuito, quali lo svolgimento di attività di volontariato.
Con il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), però, è stato introdotto l’obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all’amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno.
Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazioni le adesioni a partiti politici o ad organizzazioni sindacali (articolo 5 del D.P.R. 62 del 16/04/2013).
Le prestazioni ulteriori svolte dal pubblico dipendente a titolo meramente gratuito, in assenza di alcun danno alla finanza pubblica non possono costituire fonte di danno erariale.
Infatti, la legge “anticorruzione” (n. 190 del 2012) ha introdotto il comma 7-bis all’art. 53 del d.lgs. n.165/2001 secondo il quale “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”.
La ratio dell’istituto della incompatibilità trae origine dal divieto di svolgimento di una attività in conflitto di interessi che collida anche in modo solo potenziale con il contenuto concreto della prestazione svolta per la p.a. e dal divieto per il pubblico dipendente di trarre utilità dirette o indirette dalla propria qualità o status di funzionario pubblico, ledendo il prestigio o danneggiando l’immagine dell’amministrazione di appartenenza.
Con la sentenza in commento al convenuto – ricercatore universitario – veniva contestata dalla procura contabile una incompatibilità di tipo assoluto: l’aver ricoperto la carica di amministratore di una società a scopo di lucro seppur a titolo gratuito.
Accogliendo le tesi della difesa del convenuto il Collegio ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata dalla procura osservando che: “ dalla documentazione acquisita agli atti, risulta provato e non contestato dalle parti il fatto che, a fronte dell’espletamento di incarichi svolti all’interno di società avente scopo di lucro, e quindi in violazione delle norme sull’incompatibilità, non siano stati percepiti nessun tipo di compensi”.
Il Collegio ha quindi aderito all’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la responsabilità amministrativa non ha funzione sanzionatoria bensì compensativa.
Come da sempre sostenuto dalla difesa del convenuto la mera situazione di incompatibilità non determina in automatico una responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente e in assenza dell’accertamento di un danno alla finanza pubblica non può essere disposta alcuna condanna.