Corte dei Conti – Sentenza n. 70 del 04-02-2009

Video su “You Tube – docente intento a fumare in classe davanti agli studenti – Illecito amministrativo-contabile – componenti strutturali dello stesso (condotta, danno erariale, nesso di causalità, elemento psicologico) – sussistenza – Danno all’immagine dell’amministrazione – sussistenza – determinazione in via equitativa.

 

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N°70/2009

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

 

composta dai seguenti Magistrati:
prof. Giancarlo GUASPARRI Presidente
dott. Francesco D’ISANTO Consigliere Relatore
dott. Angelo BAX Consigliere
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di responsabilità promosso, dalla locale Procura Regionale, nei confronti del prof. xxx – nato a …. – rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano IERARDI, presso il cui studio, in Firenze, via G. La Farina n. 21, è elettivamente domiciliato.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 57455/R del registro di Segreteria.
Richiamata la determinazione presidenziale del 14.05.2008, ritualmente notificata, concernente la data di fissazione dell’udienza.
Uditi, nella pubblica udienza del 03.12.2008, il relatore designato, cons. F. D’Isanto, il P.M., vice proc. gen. Acheropita Mondera Oranges, e l’avv. Ierardi.
Ritenuto in

 

FATTO

 

1. Con atto introduttivo del procedimento, depositato il 09.05.2008, la locale Procura Regionale ha citato in giudizio il prof. Xxx Xxx, docente di educazione fisica presso l’Istituto Tecnico Turistico Alberghiero “…..” di …, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione, della somma di € 10.000, oltre a rivalutazione monetaria, interessi di mora e spese di giudizio.
La citazione esplicita diffusamente l’incolpazione.

2. Il giorno 08.03.2008, sul sito internet “YouTube” veniva diffuso un video che mostrava il convenuto Xxx intento a fumare, in classe, davanti agli studenti.
Dagli accertamenti eseguiti, emergeva che il precedente giorno 5 il citato insegnante aveva effettivamente fumato una sigaretta artigianale fatta con tabacco e confezionata da uno studente; tale “esibizione” era stata filmata con un telefono portatile e, successivamente, diffusa via internet facendo intendere che trattavasi di una “canna”.
Il fatto aveva notevole ed inusitata risonanza sui giornali e sulle televisioni, nazionali e locali.

3. La Procura ritiene censurabile, e causa di danno all’immagine, (che quantifica in € 10.000) il comportamento del prof. Xxx il quale avrebbe violato, in maniera assolutamente deprecabile ed ingiustificata, non solo il noto divieto di fumare in ambiente scolastico, ma i principi basilari dell’attività di istruzione, che non si limita alla pura didattica, ma comporta anche l’insegnamento del rispetto delle regole.

4. L’Ufficio requirente, preso atto delle memorie difensive acquisite, ritiene – ferma restando la incontrovertibilità dell’accaduto – le stesse non accoglibili in quanto:
– è irrilevante la circostanza che trattavasi di tabacco e non di cannabis (come d’altronde credeva lo stesso Xxx) in quanto il disvalore del comportamento è rappresentato dal fumare in classe indipendentemente dal “cosa”.;
– non risponde al vero l’asserita tesi che egli ignorasse di essere ripreso, atteso che si sente una voce femminile che lo avverte dell’intenzione di inviare il filmato su internet. Tale circostanza aggrava ancor di più la colpa grave che gli viene attribuita;
– il riprovevole episodio è avvenuto in presenza di adolescenti la cui maturazione, anche civile, non è stata positivamente stimolata dall’esempio dato;
– oltre alla sanzione disciplinare inflittagli nell’occasione, già in passato il prof. Xxx era stato destinatario di ripetuti rilievi per carenze rilevate, nel suo comportamento, durante le ore di lezione.
In conclusione, l’Ufficio ritiene provata l’esistenza di un danno all’immagine causato sia dalla consapevole violazione di una norma imperativa (qual è il divieto di fumare in classe) sia dall’ampia e documentata risonanza che il fatto ha avuto sugli organi di informazione nonché dalle censure emerse nel corso del Consiglio straordinario dei docenti dell’istituto, tenutosi il 14.03.2008.

4. Nella memoria difensiva, prodotta in data 11.11.2008, il convenuto contesta il contenuto della citazione, con particolare riferimento alla mancanza:
a. del requisito di gravità della colpa in quanto, atteso che la sigaretta conteneva tabacco e non stupefacente, aveva accettato di fumare (solo poche boccate) nell’ottica dell’instaurazione di un rapporto umano efficace con gli studenti. Strumentale è il clamore mediatico conseguente; irrilevanti, ai fini del presente giudizio, sono i suoi precedenti disciplinari, l’ultimo dei quali contestato davanti all’A.G.O.;
b. del nesso di causalità adeguata in quanto non può essere a lui attribuito (non consapevole di essere ripreso) la diffusione delle immagini su internet e la malevola insinuazione che nella sigaretta fosse contenuta sostanza stupefacente;
c. della prova del danno all’immagine, atteso che la Procura non ne ha determinato in modo specifico né l’esistenza né l’ammontare non fornendo, per quest’ultimo, un qualsiasi parametro di riferimento.
Conclude chiedendo il proscioglimento o, in subordine, la ripartizione dell’addebito (con coloro che, anche se non convenibili in giudizio, hanno eseguito e diffuso il filmato) o la sua riduzione, attese le sue difficili condizioni familiari, il concorso nell’evento da parte di altri e la falsa iniziale convinzione mediatica, poi smentita, che egli avesse fumato sostanza stupefacente.

5. Nella fase dibattimentale:
– il P.M. sottolinea l’incontrovertibilità dell’accaduto e la circostanza che la contestazione riguarda il fatto di aver fumato in classe; si riporta poi agli atti e deposita sentenza dell’A.G.O. datata 30.09.2008;
– la difesa si riporta agli atti specificando che la sanzione da ultimo inflitta, non è definitiva e che non è dimostrata la colpa grave del convenuto. Deposita nuovo documento proveniente dall’Istituto scolastico.

 

DIRITTO

 

1. L’azione coltivata dalla Procura è fondata per i motivi di seguito indicati.
Ai fini della sussistenza dell’illecito amministrativo-contabile contestato al convenuto, va accertata la presenza delle ontologiche componenti strutturali dello stesso: la condotta, il danno erariale, il nesso di causalità, l’elemento psicologico.
Con riferimento alla condotta ed al nesso di causalità appare incontrovertibile, sulla scorta sia del filmato sia delle ammissioni contenute in sede di memoria difensiva, che il fatto contestato sia riconducibile al solo comportamento del convenuto.
Relativamente all’elemento psicologico, è condivisibile la tesi della Procura, secondo cui il prof. Xxx avrebbe tenuto una condotta gravemente colposa.
Egli ha fumato in classe, in violazione del divieto esistente in materia, in presenza di alunni (e durante l’ora di lezione) ai quali ha dato di sé – docente, ovvero soggetto che dovrebbe essere guida ed esempio – un’immagine fortemente negativa, motivo di discredito per l’alta funzione educativa affidatagli. Peraltro, già, in passato, era venuto meno ai suoi doveri, come è evidente dai procedimenti disciplinari subiti.
Irrilevante è l’asserita circostanza che la diffusione del video non sia da lui attribuibile in quanto, come risulta dal filmato stesso, il convenuto, tra l’altro, (convinto che si trattasse di sostanza stupefacente) era consapevole che ciò si sarebbe verificato (vgs., in proposito, pagg. 4 e 5 dell’atto di citazione).

2. Così determinata la responsabilità del Xxx, residua la quantificazione del danno erariale ovvero dell’importo risarcibile in conseguenza dei riflessi negativi che il suo censurabile comportamento ha avuto nei confronti dell’immagine dell’Amministrazione, di cui sono stati minati il prestigio, l’autorevolezza e la credibilità, beni che anche le persone giuridiche, e, nello specifico, la P.A., hanno diritto di veder tutelati (sez. I n. 108/2008).
A tal proposito, il Collegio ritiene di determinarlo, in via equitativa, in € 8.000, tenuto conto della condivisa giurisprudenza secondo cui esso va quantificato sulla base di criteri oggettivi (gravità dell’illecito commesso in relazione allo specifico bene tutelato, reiterazione e persistenza nel tempo di comportamenti illeciti), soggettivi (collocazione del soggetto nell’organizzazione amministrativa, capacità di rappresentare l’Amministrazione), sociali (dimensione territoriale dell’Amministrazione, riferimento alla rilevanza interna ed esterna delle funzioni esercitate, ampiezza della diffusione del risvolto avuto dall’illecito).

3. La somma complessiva di € 8.000, da corrispondere al Ministero dell’Istruzione, è comprensiva della rivalutazione e degli interessi di mora; ad essa vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto, come sopra identificato, al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione, della somma di Euro 8.000, nei termini specificati in motivazione.
Le spese di giudizio, a carico del convenuto, si liquidano in euro 229,60.=(Euro duecentoventinove/60.=)

Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 03.12.2008.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to F. D’ISANTO F.to G. GUASPARRI

Depositata in Segreteria il 4 FEBBRAIO 2009
IL DIRIGENTE
F.to dr. Giovanni Badame