Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio – Sentenza n. 2039 del 04-11-2009

Assistenza a persona affetta da handicap – estensione ad ogni esigenza collegata a tale stato – necessità.

 

Alla luce dei principi generali e delle finalità della normativa di riferimento, infatti, il concetto di assistenza alla persona affetta da handicap non può essere in alcun modo limitato a stati di provvisoria incapacità lavorativa dell’invalido, o all’accezione di ‘cura’ in senso tecnico, ma deve estendersi ad ogni esigenza che sia effettivamente collegata allo stato di handicap ed alle relative necessità terapeutiche, così da assicurare il rispetto della dignità della persona handicappata, la promozione dell’autonomia e dell’integrazione della medesima nel contesto sociale e lavorativo.

 

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Sent. N. 2039/2009

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

 

composta dai seguenti magistrati
Dott. Mario RUSTUCCIA PRESIDENTE
Dott.ssa M.Teresa DOCIMO CONSIGLIERE rel.
Dott.ssa Adriana LA CAVA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 68320/R del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale presso questa Sezione Giurisdizionale emesso nei confronti di xxx, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 262, presso lo studio dell’avv. Stefano Oliva, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, le memorie difensive e tutti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 15 giugno 2009 il Consigliere relatore dott.ssa Maria Teresa Docimo, il Pubblico Ministero in persona del V.P.G. dott. Luigi Speranza.

 

FA T T O

 

Con atto di citazione depositato il 17 aprile 2008 il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio l’Ing. xxx – quale dipendente cat. EP2 in servizio presso il …. – per sentirlo condannare al pagamento della somma di €. 2.724,93, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

La richiesta risarcitoria scaturisce dal danno che sarebbe stato arrecato all’Università medesima per avere il xxx usufruito, ai sensi della Legge n. 104/92, di n. 17 giorni di permesso, dal 14 aprile 2005, per assistere la moglie, sig.ra …., anch’essa dipendente della medesima Università e titolare dei medesimi benefici a decorrere dal 14 febbraio 2005 nella misura di tre giorni mensili, in quanto riconosciuta portatrice di handicap grave dalla ASL competente.

Espone la Procura come, da un controllo incrociato sulle assenze effettuate dai due dipendenti, descritte nei prospetti trasmessi dall’Università con nota n. 36238 del 23/07/2007, sia emerso che nei giorni 27/10/2005, 29/11/2005, 28/02/2006, 22/06/2006, 4-5-29/09/2006, 24-30-31/10/2006, 25-29/01/2007, 27-28/02/2007 e 22/03/2007, nei quali l’Ing. xxx ha fruito dei permessi in questione, la moglie aveva prestato regolarmente servizio e che, pertanto, il dipendente avrebbe dolosamente abusato di tali benefici, causando un danno all’Ateneo, corrispondente ai giorni di permesso, regolarmente retribuiti, come sopra determinato.

Nelle deduzioni trasmesse a seguito dell’invito notificatogli ai sensi dell’art. 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, e nella memoria difensiva del 19/05/2009, la parte convenuta – premesso il carattere ritorsivo delle contestazioni mosse in ambito amministrativo e la circostanza che per gli stessi fatti era stato sottoposto a procedimento disciplinare, poi archiviato per infondatezza della contestazione – ha rappresentato che i permessi retribuiti previsti dalla normativa speciale non sarebbero finalizzati alla cura in senso stretto dell’invalido e prescinderebbero dalle condizioni di salute che l’assistito presenta nel giorno del permesso, essendo invece previsti per consentire alla famiglia della persona affetta da handicap di far fronte a tutte le esigenze, a volte assai complesse e di carattere burocratico, legate all’invalidità.

Nella fattispecie, la moglie dell’ing. Xxx risulterebbe invalida al 100% in quanto affetta da ……..; per tale invalidità, la sig.ra ….. necessiterebbe in modo continuativo di presìdi specialistici per la raccolta delle urine, ricambi completi e materiale detergente e disinfettante. L’esigenza di procurarsi tempestivamente tali presìdi, forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, peraltro tramite una trafila burocratica particolarmente lunga e complessa (rilascio della ricetta del medico di base, autorizzazione della ASL, ordinazione delle protesi e consegna delle stesse dopo 10/15 gg. all’unica farmacia comunale indicata dalla ASL) avrebbe comportato la necessità, per il convenuto, di provvedere a tutte le incombenze di carattere logistico e burocratico connesse a tali prestazioni, con i relativi spostamenti da ……. (luogo di residenza) a …… (ove si trova la Farmacia comunale) e all’Ospedale …….

Dette circostanze giustificherebbero, dunque, la piena legittimità delle assenze del dipendente, anche nei giorni in cui la moglie prestava regolarmente servizio, atteso che, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, dell’art. 20 della legge n. 53/2000, della Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211, della Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37 e del parere del Consiglio di Stato n. 11434/96, il diritto previsto dalla legge n. 104/92 prescinderebbero dal concetto di ‘cura’ in senso stretto del familiare ammalato, estendendosi all’esigenza di assisterlo in tutte le incombenze connesse con la disabilità, nell’espletamento delle quali non è richiesta espressamente la sua presenza.

Alla medesima memoria difensiva è allegata copiosa documentazione tendente a dimostrare che le contestazioni della Procura prendono le mosse da una richiesta di controlli incrociati da parte di un Dirigente dell’Ateneo – la cui nomina viene peraltro contestata dal convenuto – e costituirebbero la ritorsione conseguente alla presentazione di una querela e di altri esposti, presentati dal Xxx, in relazione ad una serie di gravi illeciti commessi da funzionari dell’Ateneo preposti all’emanazione di decreti di affidamento di incarichi, di elevato valore economico, a docenti e funzionari dell’Ateneo medesimo, oggetto anche di numerosi articoli sulla stampa nazionale.
Rappresenta altresì la parte convenuta che l’Ing. Xxx ha svolto una serie di missioni e di prestazioni straordinarie negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, come da elenco in atti, mai retribuite, a riprova dell’eccezionale attaccamento all’Ateneo ed al proprio ruolo dimostrato dal medesimo.

All’odierna pubblica udienza il P.M. conferma l’atto scritto, pur non opponendosi ad una congrua riduzione dell’addebito in relazione al procedimento monitorio di cui alla determina presidenziale adottata ai sensi dell’art. 55 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

 

D I R I T T O

 

La domanda risarcitoria della Procura è infondata, difettando in essa i necessari presupposti del danno e dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.

Va subito precisato, al riguardo, che le finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, come espressamente enunciate nell’articolo 1, sono quelle di:
a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Ciò posto, osserva il Collegio che oggetto della contestazione della Procura nei confronti dell’odierno convenuto è l’abusiva fruizione di permessi lavorativi per assistenza alla moglie affetta da handicap grave, concessi ai sensi dell’art. 33 della predetta legge n. 104/92 e s.m.i., nei medesimi giorni in cui la moglie aveva prestato regolare attività lavorativa.

Detta contestazione non è condivisibile, innanzi tutto per quanto concerne la sussistenza del danno.

Appare arduo, infatti, sostenere in ipotesi che se la moglie del convenuto avesse fruito di permessi nei medesimi giorni del marito – ipotesi peraltro contemplata dalla normativa di riferimento – il danno economico per l’Ateneo sarebbe stato meno rilevante, solo perché la fattispecie sarebbe prevista da una disposizione legislativa, per l’evidente motivo che, in tal caso, a godere dei benefici dell’assenza retribuita sarebbero state due persone e non una .

Senonchè il danno viene ravvisato nell’abusiva assenza del marito, in quanto non giustificabile con le necessità di assistenza alla moglie, che in quei giorni era presente sul posto di lavoro.

Anche sotto tale profilo la sussistenza del danno è quanto meno dubbia e comunque non condivisibile.

Alla luce dei principi generali e delle finalità della normativa di riferimento, infatti, il concetto di assistenza alla persona affetta da handicap non può essere in alcun modo limitato a stati di provvisoria incapacità lavorativa dell’invalido, o all’accezione di ‘cura’ in senso tecnico, ma deve estendersi ad ogni esigenza che sia effettivamente collegata allo stato di handicap ed alle relative necessità terapeutiche, così da assicurare il rispetto della dignità della persona handicappata, la promozione dell’autonomia e dell’integrazione della medesima nel contesto sociale e lavorativo.

Nella specie, le caratteristiche peculiari della malattia dalla quale è affetta la sig.ra ……. – pienamente comprovate dalla documentazione in atti e dalla stessa titolarità di entrambi i coniugi dei benefici della legge n. 104/92 – nonchè la complessità dell’iter burocratico per procurarsi gli indispensabili sussidi terapeutici, rendono del tutto verosimile che le assenze del marito nei giorni contestati siano state necessitate dall’indispensabile collaborazione per risparmiare alla moglie ulteriori disagi connessi alla sua invalidità, consentendo alla stessa di svolgere – pur nella limitata autonomia connessa allo stato di handicap – le mansioni lavorative idonee al suo stato.

La condotta del convenuto viene, pertanto, ad assumere connotati del tutto opposti a quelli contestati come ‘abuso’, integrando piuttosto un comportamento del tutto scevro da furbizia, come sarebbe avvenuto nel caso in cui, durante gli stessi giorni di permesso concesso al marito ai sensi della legge n. 104, si fossero cumulate anche i permessi della moglie, per non destare sospetti sulle condizioni di reale bisogno della stessa.

Del resto, non risulta in alcun modo fornito, da parte della Procura, nessun ulteriore elemento che possa sostenere la tesi dell’assenza abusiva.

Alla luce di tali considerazioni – e in disparte i dubbi sulla sussistenza effettiva del danno – viene meno anche ogni profilo di dolo o di colpa grave, indispensabili per integrare gli estremi della responsabilità perseguibile in questa sede.
Per le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria è priva di fondamento giuridico e, come tale, non può essere accolta.

 

P.Q.M.

 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando

RIGETTA

La domanda introduttiva del giudizio n. 068320 e, per l’effetto, dichiara il convenuto esente da ogni addebito.
Le spese legali sono liquidate in €. 500,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2009.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa MariaTeresa Docimo F.to dott.Mario Ristuccia

Depositata in segreteria il 4 novembre 2009.