Corte d’Appello di Potenza – Sentenza n. 72 del 14 marzo 2012

 

“Il docente cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario di insegnamento fino al raggiungimento di quello obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’Infanzia, 22 ore nella scuola primaria, e 18 ore nella scuola secondaria).

In particolare, per il personale docente della scuola secondaria, il completamento dellorario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia cumulando ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Detto completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

In ogni caso può avvenire solo a condizione che il dirigente scolastico accerti la compatibilità d’orario tra le ore già tenute dal supplente e quelle da conferire come completamento.

Essendo, allora, il limite posto alla cumulabilità quello della contemporaneità, va ritenuto che in presenza di sovrapposizione, totale o parziale, di orario (e, dunque, di incompatibilità “in concreto”) la supplenza non possa essere conferita in ragione della oggettiva impossibilità di abbinare gli spezzoni. Diversamente, infetti, si comprometterebbe la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte. D’altra parte, il Dirigente non è tenuto a modificare, specie ad anno scolastico già iniziato, l’orario delle lezioni al fine di rendere compatibile lo spezzone di ore assegnabile con la prestazione lavorativa dell’aspirante.”

 

Il completamento: diritto soggettivo o interesse legittimo? (Nota di Antimo Di Geronimo)

 

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