Corte d’Appello di L’Aquila – Sentenza n. 303/2012
Dopo la Corte d’Appello di Genova e la Corte d’Appello di Roma, anche la Corte d’Appello di L’Aquila riconosce ai precari il diritto alla progressione economica negato dal MIUR.
Nella sentenza che si commenta, l’anzianità di servizio può essere riconosciuta anche sulla base della disciplina interna.
Secondo la Corte territoriale, infatti, la normativa che regolava la materia è stata abrogata in forza del D. Lgs. n.368/2001 che- in attuazione della Direttiva 1999/70/CE- ha stabilito (art. 6) che: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
“Non sembra incompatibile con la natura di detti contratti l’anzianità di servizio, atteso che gli emolumenti stabiliti per l’anzianità vengono a remunerare l’esperienza professionale, esperienza che si acquisisce con lo svolgimento nel tempo delle medesime mansioni E NON PER IL FATTO CHE TALI MANSIONI SIANO SVOLTE CON UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PIUTTOSTO CHE CON UN CONTRATTO A TERMINE”.
Ragionamento ineccepibile.
Del resto, per quale motivo il riconoscimento dell’anzianità di servizio conseguita attraverso una serie di contratti a termine dovrebbe risultare “obiettivamente incompatibile” con tale tipologia di contratto?