Reiterazione contratti a tempo determinato: rigettate le domande di conversione e di risarcimento del danno.
La conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti illegittimamente stipulati a termine non opera in materia di pubblico impiego stante il divieto posto dall’art. 36 DL 165/2001 e non modificato dal DL 368/2001, ritenuto dalla Corte Costituzionale legittimo con sentenza 98/2003 e dalla Corte di Cassazione con sentenza 14350/2010 compatibile con la direttiva comunitaria 70/90 e allegato accordo quadro sui contratti a termine e stante inoltre che nel settore specifico della scuola il DL 13-5-2011 n 70 ha espressamente previsto che la conversione non si applica “ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente”.
Non merita accoglimento neanche la domanda dell’appellante di risarcimento del danno subito per l’abuso delle assunzioni a termine.
Un abuso sanzionabile con il risarcimento del danno potrebbe verificarsi nel caso di ripetuti conferimenti ai!a stessa persona di supplenze annuali per la copertura di posti effettivamente vacanti in organico di diritto che rimangono stabilmente scoperti per mancato espletamento delle procedure concorsuali per assumere personale in ruolo o per il numero dì personale in ruolo inferiore a quello dei posti vacanti. Conclusione diversa si impone per le supplenze temporanee conferite per poti non vacanti disponibili annualmente in organico di fatto o per sostituire insegnanti assenti con diritto alla conservazione del posto che presuppongono esigenze effettivamente contingenti e imprevedibili tali da far escludere una condotta abusiva dell’amministrazione.
L’appellante comunque non ha subito il lamentato danno per avere percepito un trattamento inferiore a quello spettante all’insegnate a tempo indeterminato in quanto nell’ordinamento scolastico il supplente ha diritto alla stessa retribuzione per il lavoro prestato con esclusione degli intervalli di tempo non lavorati, agli scatti di anzianità secondo la giurisprudenza comunitari e nazionale, al calcolo del servizio preruolo.