Concorso Dirigenti Scolastici 2011: la Sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2019 conferma quanto stabilito dalla Buona Scuola (legge 107/2015).
Con la sentenza n. 106 del 2 maggio 2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87, 88,89 e 90 della legge n. 107 del 2015 c.d. della Buona Scuola.
La questione di legittimità costituzionale della norma era stata sollevata dal Consiglio di Stato con quattro ordinanze del 21 giugno 2017, in riferimento agli artt. 3, 51 I c., 97 IV c. e 117 I c. della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU od, in subordine, del solo comma 88 dell’art. 1 legge n. 107/2015, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
In particolare, il comma 87 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta con decreto del MIUR, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.
La procedura è riservata ad alcune categorie di aspiranti, previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al concorso:
- a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
- b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202».
Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al precedente comma 87 nelle Regioni in cui sono in atto i contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi».
Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per i soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a), «che, nell’anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico». Tale sessione consiste nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata nel corso del servizio prestato.
Ad avviso del giudice a quo, il complesso di tali disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., poiché la speciale procedura di reclutamento ivi prevista non consentendo la partecipazione di coloro che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011 limiterebbe in modo irragionevole l’accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre tale procedura sarebbe strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione dei soggetti più meritevoli.
Le disposizioni censurate si porrebbero altresì in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, poiché si consentirebbe a coloro che abbiano in corso un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004 e del 2006 di partecipare, per ciò solo, alla procedura riservata. Ad essi sarebbe permesso di conseguire il bene della vita cui aspirano con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all’esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento.
In via subordinata, il giudice a quo censura il solo art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, denunciando la violazione dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che hanno partecipato al concorso del 2011, i quali possono accedervi solo se abbiano superato le relative prove.
Nelle quattro ordinanze di rimessione, il Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all’impugnazione delle sentenze con le quali il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi di una pluralità di soggetti per l’annullamento del decreto del MIUR 20 luglio 2015, n. 499, recante “Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, adottato sulla base delle disposizioni censurate.
Il giudice a quo evidenzia che le parti appellanti hanno partecipato al concorso del 2011 e, non avendo superato le relative fasi, ne hanno impugnato l’esito, nell’ambito di giudizi tuttora pendenti. Con ulteriori e successivi ricorsi, oggetto dei giudizi a quibus, essi hanno, inoltre, denunciato l’illegittimità del richiamato d.m. n. 499 del 2015, nella parte in cui li esclude dalla successiva procedura di reclutamento.
Ad avviso del Consiglio di Stato, la situazione delle parti appellanti, già ricorrenti avverso gli atti di una procedura concorsuale, in attesa di una risposta giudiziale, sarebbe simile a quella dei soggetti contemplati dalla lettera b) del richiamato comma 88. Tuttavia essi non sono legittimati a partecipare alla procedura straordinaria, avendo impugnato gli atti di un concorso diverso da quelli indicati nella menzionata lettera b).
Con l’odierna sentenza il Consiglio di Stato, dopo aver riunito i giudizi perché aventi ad oggetto le medesime disposizioni, ha dichiarato
1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU;
2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all’art. 3 Cost.;
3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all’art. 3 Cost.