Corte di Cassazione, Sezioni Unite – Sentenza n. 9144 del 06 maggio 2016

Il servizio prestato nelle scuole materne deve essere integralmente riconosciuto.

Cassazione, Sezioni Unite, n. 9144 del 6 maggio 2016

 

Definitivamente affermato il principio dell’integrale riconoscimento del servizio prestato dai docenti delle scuole materne in caso di passaggio nella scuola secondaria.

Com’è noto, il MIUR riconosce il servizio prestato nelle scuole materne in caso di passaggio alla scuola elementare e non nel caso di passaggio nella scuola secondaria.

Tale incongruenza ha dato luogo a notevole contenzioso, di cui si è dato conto in questo sito, contenzioso che ha generalmente visto accogliere le ragioni delle docenti.

L’art. 487 D. Lgs. n.297/1994, nel disciplinare espressamente il “Passaggio ad altro ruolo”, recita: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole d’istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore (come avviene con ogni evidenza nel passaggio dalla scuola materna alla scuola media -N.d.R.) il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.

Il Giudice amministrativo, cui in passato era devoluta la materia, ha da tempo affermato la piena riconoscibilità nel ruolo superiore (scuola secondaria) del servizio di ruolo prestato nella scuola materna (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4512 del 27.08.2001, Consiglio di Stato n. 6861 del 27.12.2000, Consiglio di Stato n. 5693 del 01.10.2003, Consiglio di Stato n. 6587 del 29.12.2008, Consiglio di Stato n. 1878 del 31.03.09, nonché un enorme numero di sentenze “seriali” affermanti il medesimo principio).

Col nuovo riparto di giurisdizione, della questione si è occupata la Magistratura ordinaria, che pure è giunta a conclusioni analoghe (cfr. Tribunale di Cassino, Sez. lavoro, 26/01/2007- proc. n. 702/2005 R.G., Trib. Arezzo n.182/2009; Trib. Lanciano n. 390/2010; Tribunale di Pescara n.598/10, n. 1893/10, n.585/2011, nonché Corte d’Appello di L’Aquila n. 198/2011, Tribunale di Ariano Irpino http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-ariano-irpino-sentenza-n-1032-del-20-novembre-2012.

Con sentenza n. 2037/2013,  la Corte di Cassazione http://www.dirittoscolastico.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-2037-del-29-gennaio-2013// confermava l’interpretazione adottata dai giudici di merito.

Nonostante l’esistenza di tanti precedenti giurisprudenziali, il MIUR continua a regolare il passaggio dei docenti sulla base del principio della cosiddetta “temporizzazione”, vale a dire la corresponsione di un trattamento economico non inferiore al precedente, senza però riconoscere l’intera anzianità di servizio.

Tale interpretazione non solo mal si concilia con la lettera della legge, ma stride con quanto viene più volte affermato in ordine alla necessità di “premiare il merito” nel comparto scuola[1].

L’annotata pronuncia delle Sezioni Unite dovrebbe aver chiuso il dibattito giurisprudenziale sul tema, censurando in via definitiva la prassi adottata dal MIUR.

Avvocato Francesco Orecchioni

 

[1] Si pensi al caso frequente di un docente che ottiene – con impegno e studio coronati dal superamento di un concorso – il passaggio ad un ruolo superiore, il quale si trova decurtata l’anzianità di servizio maturata.